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Ritrutturazione edilizia e bonus energia nel DL Sviluppo

di Barbara Weisz

Pubblicato 25 Luglio 2012
Aggiornato 13 Ottobre 2013 09:38

Gli interventi su cui scatta la nuova detrazione prevista nel DL Sviluppo per la ristrutturazione edilizia e i bonus energia: la norma e gli esempi pratici.

La detrazione del 50% che il Decreto Sviluppo prevede per i lavori di ristrutturazione edilizia fino al 30 giugno 2013 non riguarda tutti gli interventi che si possono fare sugli immobili.
Così come c’è una precisa casistica di interventi di riqualificazione energetica, sui quali sempre in base al Dl Sviluppo l’aliquota resta al 55% fino al 30 giugno 2013.

Vediamo allora cosa prevede esattamente la norma, e facciamo alcuni esempi pratici, con i relativi calcoli sulla detrazione.

Interventi di ristrutturazione

Innanzitutto ricordiamo che l’aliquota della detrazione d’imposta è salita al 50% dal precedente 36% a partire dal 26 giugno 2012, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e il tetto massimo di lavori a cui si può applicare l’agevolazione è pari a 96mila euro.

L’aliquota ed il tetto torneranno quelli di prima dal 30 giugno 2013, rimanendo strutturali.

Gli interventi su cui si può intervenire approfittando della detrazione restano quelli previsti dal decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, elencati all’articolo 16 bis.

  • Interventi di manutenzione ordinaria (riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, lavori per  integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti) sulle parti comuni di edificio residenziale.
  • Interventi di manutenzione straordinaria (rinnovamento o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, lavori per  realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, ma sempre senza alterare i volumi e le superfici delle  singole unità immobiliari e senza modifiche delle destinazioni di uso) sulle parti comuni di edificio residenziale.
  • Interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici residenziali.
  • Interventi di ristrutturazione edilizia dell’edificio residenziale, che comprendono ripristino o sostituzione di alcuni  elementi costitutivi dell’edificio, eliminazione, modifica e inserimento di nuovi elementi e impianti.
  • Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, e relative pertinenze.
  • Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.
  • Eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, e realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap.
  • Adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
  • Realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, e al contenimento dell’inquinamento acustico.
  • Realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di  impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
  • Adozione di misure antisismiche con particolare riguardo alla messa in sicurezza statica (da realizzare sull’intero edificio e, nei centri storici, sulla base di progetti unitari).
  • Bonifica dell’amianto e opere per evitare infortuni domestici.

Interventi di riqualificazione energetica

Gli interventi a cui, in base al Dl Sviluppo, si applica il 55% fino al 30 giugno 2013 sono elencati nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi dal 344 al 347.

  • Riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono determinati limiti di risparmio energetico (previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). Il tetto massimo della detrazione (non del costo dei lavori) è pari a 100mila euro.
  • Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, anche qui previo rispetto di determinati requisiti di trasmittenza termica (elencati dalla Finanziaria 2007). Il tetto massimo della detrazione è pari a 60mila euro.
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il tetto massimo della detrazione è pari a 60mila euro.
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Il tetto massimo della detrazione è di 30mila euro.

Esempi pratici

Vediamo qualche esempio pratico, prendendo tipologie di lavori edilizi e migliorie relativamente frequenti, applicando la corretta detrazione e facendo il relativo calcolo.

Sostituzione boiler

  • Se si sostituisce un boiler elettrico con uno a gas, l’agevolazione è del 50%. Ipotizzando una spesa di mille euro, si possono detrarre dall’Irpef 500 euro.
  • Se invece si sostituisce con una pompa a calore con coefficiente di prestazione maggiore di 2,6, si applica la detrazione del 55% fino al 30 giugno 2013. Per una spesa di mille euro la detrazione sarà di 550 euro fino al 30 giugno 2013 e di 500 euro dal primo luglio 2013.

Sostituzione caldaia

  • Se la sostituzione è con un modello a condensazione o con pompe di calore a bassa entalpia ed è accompagnata dalla termoregolazione di tutti i caloriferi, l’agevolazione è al 55%.
  • Negli altri casi, l’agevolazione è del 50% fino al 30 giugno 2013 e 36% da luglio 2013.

Condizionatore o climatizzatore: se l’impianto è con pompa di calore c’è l’agevolazione al 50%.

Antenna TV, parabolica satellitare: c’è la detrazione del 50-36%.

Ascensore: sull’installazione del nuovo ascensore c’è la detrazione del 50-36%.

Sostituzione finestre: se le finestre rispettano determinati requisiti di trasmittenza termica (definiti nell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008), c’è la detrazione al 55% (che diventa 50% nel secondo semestre 2013). Per finestre con doppi o tripli vetri potrebbe esserci invece la detrazione del 50%.

Balcone: se è di pertinenza singola (come nella maggior parte dei casi), sono agevolati solo i lavori per il consolidamento statico, al 50-36%, se è invece di proprietà comune possono essere agevolati anche altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre al 50%.

Cablaggio e fibra ottica: è un intervento su cui scatta la detrazione al 50-36%.