Split Payment IVA: applicazione, controlli e sanzioni

di Barbara Weisz

Pubblicato 12 Febbraio 2015
Aggiornato 20 Febbraio 2015 15:39

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sullo Split Payment IVA: niente sanzioni per errori fino al 9 febbraio, l'elenco di tutte le PA interessate, la circolare.

Lo Split Payment IVA, scissione dei pagamenti, introdotto dalla Legge di Stabilità, riguarda le operazioni dei fornitori di tutte le Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, ma, ad esempio, sono escluse le Agenzie Fiscali, piuttosto che gli Ordini professionali, o l’Agenzia per l’Italia digitale. Un elenco esaustivo delle PA interessate dal nuovo meccanismo di versamento dell’IVA è contenuto nella circolare operativa dell’Agenzia delle Entrate 1/E del 9 febbraio 2015, che fornisce anche un’altra importante precisazione: niente sanzioni per le operazioni, eventualmente errate, effettuate dall’1 gennaio (entrata in vigore dello Split Payment) al 9 febbraio, data della circolare operativa.

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Split Payment IVA, applicazione

Come è noto, lo Split Payment IVA, o scissione dei pagamenti, è un meccanismo per cui il fornitore della PA emette regolarmente fattura, ma non incassa l’IVA, che l’ente pubblico versa direttamente allo Stato. In fattura va indicata la dicitura “scissione dei pagamenti“. Ci sono una serie di eccezioni, per cui non applicano la scissione dei pagamenti IVA i professionisti, soggetti a ritenuta alla fonte, e coloro che applicano regimi IVA speciali, come il Regime dei Minimi. Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 629, lettera b, della Legge di Stabilità (legge 190/2014), che introduce l’articolo 17-ter al decreto 633/72. In base al quale lo Split Payment si applica a operazioni per le quali i «cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni» IVA. Significa che non si applica la scissione dei pagamenti alle operazioni soggette a reverse charge, inversione contabile IVA.

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Altra precisazione: la norma si applica «alle operazioni documentate con fatture emesse dal 1° gennaio 2015, la cui imposta diviene esigibile a partire dalla medesima data». Per individuare il momento di esigibilità, spiega la circolare delle Entrate, si fa riferimento all’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 23 gennaio 2015, secondo cui:

«L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi … Diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi».

Quindi, lo Split Payment si applica alle operazioni in relazione alle quali il corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015, e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla predetta data. Non è, invece, applicabile, alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014.

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Le PA incluse ed escluse

Infine, vediamo con precisione quali sono le pubbliche amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA:

  • Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato (istituzioni scolastiche, istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica);
  • enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti;
  • Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
  • Università;
  • Aziende Sanitarie Locali;
  • enti ospedalieri, esclusi quelli ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, che sono soggetti privati;
  • enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
  • enti pubblici di assistenza e beneficenza, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
  • enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

Sono invece esclusi dall’applicazione dello Split Payment:

  • enti previdenziali privati o privatizzati;
  • aziende speciali (incluse quelle delle Camere di Commercio);
  • enti pubblici economici che operano con organizzazione imprenditoriale di stampo provatistico;
  • Ordini professionali;
  • Enti ed Istituti di ricerca;
  • Agenzie fiscali;
  • Autorità amministrative indipendenti (AGCOM e via dicendo);
  • Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA);
  • Automobile club provinciali;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzia per L’Italia Digitale (AgID);
  • Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
  • Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO).

Sanzioni e periodo transitorio

Infine, come detto, c’è una sorta di periodo transitorio senza sanzioni, che riguarda le violazione eventualmente commesse fino al 9 febbraio, data del documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Quindi, se ad esempio le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, hanno corrisposto al fornitore l’IVA in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e il fornitore ha computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata, non occorrerà effettuare alcuna variazione. Se il fornitore ha erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, deve correggere ed esercitare la rivalsa in modo ordinario, mentre la PA deve pagare al fornitore l’IVA relativa all’operazione. (Fonte: circolare 1/E Agenzia delle Entrate)