Spese sanitarie 730/2016: nuove regole e sanzioni

di Barbara Weisz

15 Ottobre 2015 11:45

Riforma fiscale e 730 precompilato: sanzioni per medici e odontoiatri che non trasmettono i dati sulle prestazioni 2015, secondo le istruzioni comunicate dal Fisco, la protesta dei professionisti.

Sanità medici malattie e  infortuni
Multe ai
medici che non effettuano la trasmissione dei dati che servono all’Agenzia delle Entrate per elaborare il 730 precompilato 2016: lo prevede il decreto legislativo (attuativo della Delega Fiscale) dedicato alla riforma delle sanzioni (Dlgs 158/2015). La parte relativa alle nuove sanzioni per i medici entra in vigore nel 2017, nel frattempo i professionisti della Sanità esprimono posizioni fortemente critiche sulle nuove disposizioni.

=> 730 precompilato con spese sanitarie dal 2016

Spese sanitarie nel 730/2016

Dal 2016 il 730 precompilato conterrà anche i dati relativi alle spese sanitarie effettuate nel 2015, con relativo calcolo delle detrazioni. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio indica tutte le regole da seguire e i chiarimenti in materia: il contribuente ha comunque la possibilità di opporsi alla trasmissione dei dati sulle proprie spese sanitarie ma, in ogni caso, l’operazione è effettuata nel rispetto della privacy. Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sulle spese sanitarie utili per il 730 precompilato sono pubblicate sul portale del sistema Tessera Sanitaria.

Invio dati sanitari

L’articolo 3 del Dlgs 175/2014 (Semplificazioni fiscali e dichiarazione dei redditi precompilata) sancisce l’obbligo di invio dei dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 con riguardo a studi medici e strutture ospedaliere e sanitarie: aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie,  presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Sanzioni

In caso di mancata applicazione dell’obbligo, l’articolo 23 del Dlgs 158/2015 prevede una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un tetto massimo di 50mila euro. In caso di errori, la sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata entro 5 giorni dalla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia dell’Entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione. Entro 60 giorni dalla scadenza, sanzione ridotta a un terzo con un massimo a 20mila euro. Attenzione: l’applicazione delle sanzini entra in vigore dal gennaio 2017.

Oneri

La Fomceo, Federazione degli ordini dei medici, annuncia che non fornirà alcun dato relativo agli Albi nel formato richiesto:

«gli Albi sono pubblici e il Ministero li può consultare direttamente sul sito della Fnomceo. Inoltre, gli Ordini non svolgeranno alcun ruolo nel rilascio delle credenziali per il sistema TS».

La Federazione dei medici esprime «stupore», anche perché il ministero aveva assicurato che non ci sarebbero state sanzioni. La presidente, Roberta Chersevani, si chiede se il MEF ritenga gli studi medici e odontoiatri in grado di sostituirsi a quello dell’amministrazione fiscale e si chiede se debbano accollarsi l’onere diretto a fronte di costi difficilmente sostenibili, o se debbamo delegare a commercialisti esterni con spese ancora maggiori.

«Non si tratta di una questione puramente economica: nel caso il professionista debba occuparsene personalmente, lo farà inevitabilmente sottraendo tempo all’ascolto e alla cura delle persone. E questo non è accettabile».

Per approfondimentiSistema Tessera Sanitariariferimenti normativi e provvedimento Agenzia delle Entrate