Pareggio di bilancio in Costituzione: cause ed effetti

di Stefano Gorla

Pubblicato 2 Febbraio 2012
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

L’introduzione del pareggio di bilancio – compiuta dal governo Monti – è in realtà  una misura prevista in modo esplicito dal patto Europlus di fine marzo 2011 e rappresenta una risposta concreta ai vincoli che l’Unione Europea ha chiesto di approvare agli Stati membri, con particolar riguardo a quelli attualmente più esposti alla crisi finanziaria internazionale.

Diverse forze politiche e sociali hanno lamentato una cessione di sovranità  che indurrà  all’applicazione di politiche economiche restrittive anche in tempi di grave disoccupazione, quando sarebbe invece necessario intervenire con politiche anticicliche.

Il gigantesco debito pubblico italiano (1.900 miliardi di euro, il 120% del PIL), nonostante la sostenibilità  della spesa primaria, costringe a politiche restrittive per pagare la spesa accumulata nel tempo degli interessi, oltretutto elevatissimi in confronto agli altri paesi europei.

Così recita il nuovo articolo 81:

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità  del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale
.”

La comunicazione dei mass media non ha in realtà  ben specificato la reale portata di questa riforma che va ben oltre l’art. 81 e coinvolge altri 3 articoli.

A rafforzare la modifica dell’art. 81 viene introdotto un nuovo primo comma all’art. 97 della Costituzione che impegna tutta la PA al perseguimento della stabilità :
” Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità  del debito pubblico”.

Viene inoltre spostata nell’art. 117 dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato “l’armonizzazione dei bilanci pubblici” (lettera e).

Viene infine modificato anche l’art. 119 al comma 3 nel seguente modo:
[Gli Enti Locali e le Regioni] “Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.”

Sempre l’art. 119 registra al comma 7 un ampia modifica:
“I Comuni, le Province, le Città  metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.

Ma il testo del DDL non si limita a modificare gli articoli suindicati della Costituzione.
Prevede infatti anche “l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio”. Anche il Presidente del Consiglio Prof. Monti aveva del resto parlato nelle sua dichiarazioni programmatiche della “creazione di una Autorità  dei conti pubblici”.

Non vi è dubbio che occorre stabilire quali rapporti intercorrono tra questo “organismo indipendente” e le funzioni della Corte dei Conti.
L’intenzione del legislatore sembra essere quella di richiamarsi al modello americano del Cbo (il Congressional Budget Office) del Congresso con un’agenzia autonoma con il compito di coadiuvare le camere nel controllo della spesa pubblica.