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770 unificato entro luglio senza proroga

di Noemi Ricci

14 Luglio 2017 11:00

Per ora niente proroga per l'invio del modello 770/2017 unificato ma è comunque possibile dividere in più parti la trasmissione telematica.

Una delle grandi novità di quest’anno, con riferimento al modello 770 che i sostituti d’imposta, a meno di proroghe dell’ultimo minuto, dovranno inviare entro il 31 luglio 2017 riguarda il modello unificato.

Un unico modello 770, dunque, e non più un modello 770 semplificato ed uno ordinario. Resta tuttavia la facoltà di dividere in più parti la trasmissione telematica, ovvero i sostituti d’imposta possono inviare il modello, oltre al frontespizio:

  • in un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nella dichiarazione: redditi di lavoro dipendente ( prospetti ST, SV, SX ed SY), autonomo (prospetti ST, SV, SX, ed SY) e redditi di capitale e diversi (quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS) ;
  • in due flussi, uno per la sezione lavoro dipendente/assimilato e autonomo, ed uno per quella dei redditi da capitale;
  • in tre flussi: lavoro dipendente/assimilato, lavoro autonomo e redditi da capitale.

=> 770: modello, istruzioni e novità 2017

In caso di più flussi andranno barrate le singole caselle “Dipendente” “Autonomo” e “Altre ritenute” per indicare il flusso che viene inviato all’interno della presente dichiarazione.

Un’altra novità è rappresentata dal nuovo “quadro DI” che permette di indicare eventuali crediti derivanti da precedenti dichiarazioni integrative presentate oltre il periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa stessa.

Modalità di presentazione e scadenze

Il modello 770 deve essere presentato esclusivamente per via telematica entro il 31 luglio:

  • direttamente;
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

Non è consentita la presentazione tramite le banche convenzionate o gli uffici postali, né i soggetti momentaneamente all’estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate che rilascia una comunicazione attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, trasmettendola attraverso lo stesso canale scelto dall’utente che ha effettuato l’invio.

=> Fisconline ed Entratel: come registrarsi

Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici e può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di scarto della dichiarazione, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).

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