Detrazione ristrutturazione ed eredi

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 6 Marzo 2020
Aggiornato 9 Maggio 2022 11:25

Francesca chiede:

Sto ristrutturando un appartamento. Eseguo il pagamento all’impresa secondo le regole per usufruire del credito d’imposta del 50%, “spalmato” in 10 anni. Considerata la mia età avanzata, nel caso di mia premorienza prima dello scadere del decennio, il residuo credito può essere usufruito dai miei eredi?

La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia passa agli eredi a condizione che conservino la «detenzione materiale e diretta dell’immobile», per l’intero periodo durante il quale viene utilizzata l’agevolazione.

Significa che l’erede deve non solo essere proprietario, ma anche poter disporre liberamente dell’immobile.

Se per esempio lo affitta, perde il diritto alla detrazione, esclusivamente per il periodo in cui l’immobile è affittato. La può eventualmente riutilizzare quando l’immobile torna libero. La norma è prevista dall’articolo 16 – bis, comma 8, del Tuir (il testo unico imposte sui redditi):

in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Se l’immobile viene dato in affitto o in comodato non c’è detenzione materiale e diretta,  quindi si perde la detrazione.

Lo si legge anche nella Guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate: se l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato in un periodo successivo lo concede in comodato o in locazione non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.

La circolare delle Entrate 7/2018 fornisce anche altri chiarimenti, ad esempio nel caso in cui ci siano più eredi e uno solo abiti nell’immobile: in questo caso, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, perché gli altri non ne hanno la disponibilità.

Quindi, per rispondere precisamente alla sua domanda, la detrazione spetta di diritto ai suoi eredi, per le quote che lei eventualmente non avrà ancora utilizzato.

Per la precisione, spetta ai suoi eredi che potranno anche disporre materialmente dell’immobile.

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Risposta di Barbara Weisz