Indennizzo commercianti fino alla pensione di vecchiaia

Risposta di Barbara Weisz

18 Gennaio 2021 10:00

Roberto chiede:

Sono commerciante al minuto, ho 64 anni e versamenti pari a 13 anni circa. Se usufruisco del decreto per l’indennizzo dei commercianti chiudendo definitivamente l’attività, otterrò i 518 euro mensili fino all’età pensionabile, e cioè 67 anni, oppure fino a 70 anni (quella di vecchiaia) visto che a 67 non avrò ancora maturato il minimo di venti anni previsti per ottenere la pensione?

Lei potrà continuare a percepire l’indennizzo commercianti fino al momento in cui non avrà effettivamente maturato la pensione di vecchiaia.  L’importo è pari al trattamento minimo previsto per la Gestione speciale commercianti. Per il 2021 è di  515,58 euro.

Ricordiamo che il decreto crisi aziendali (dl 101/2019) ha ammesso all’incentivo anche coloro che hanno chiuso l’attività nel 2017  e 2018, che erano stati esclusi dalla proroga 2019. In pratica, l’indennizzo, introdotto per la prima volta nel 1996 e a più riprese rinnovato, finalmente è divenuto una misura strutturale dal 1° gennaio 2019.

Si tratta di un ammortizzatore sociale, che nel suo caso specifico la accompagnerà fino a 70 anni e tre mesi: è questo è il requisito di età previsto dalla Gestione commercianti per la pensione di vecchiaia, se non ci sono i contributi necessari per maturarla prima.

L’indennizzo spetta infatti fino a tutto il mese in cui compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla Gestione dei commercianti. E se per quel momento si matura anche il requisito contributivo minimo dei 20 anni, l’indennizzo spetta fino alla “prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia”.

Ricordo brevemente che l’indennizzo per la cessazione dell’attività e la rottamazione delle licenze richiede come età minima 62 anni per gli uomini e 57 anni per le donne, come versamenti minimi cinque anni (anche non continuativi) nella gestione di appartenenza.

Sono destinatari gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano:

  • attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
  • attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.
  • attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
  • attività come agenti e rappresentanti di commercio.

La domanda si presentata all’INPS da apposito servizio online o tramite intermediari. L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La cancellazione dal Registro Imprese è requisito essenziale per l’erogazione del trattamento. Oltretutto, per ottenere l’indennizzo non si deve svolgere attività lavorativa né durante la domanda né successivamente alla decorrenza del trattamento.

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Risposta di Barbara Weisz