Requisiti per chiedere il prestito ipotecario vitalizio, casi particolari, immobili a cui si può applicare: il ministero dello Sviluppo Economico pubblica una serie di chiarimenti sul prestito ipotecario vitalizio, il finanziamento per chi ha almeno 60 anni. Il riferimento legislativo è l’articolo 1, legge 44/2015, regolamentato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 226/2015, n. 226. Si tratta di una forma di finanziamento relativamente diffusa all’estero, che consente di ottenere un prestito dando in garanzia un immobile, attraverso ipoteca.
=> Via libera al prestito ipotecario vitalizio
L’anziano può continuare a vivere nell’immobile su cui accende l’ipoteca, e non ne perde la proprietà: saranno gli eredi a decidere se rimborsare il prestito o meno. In caso contrario, la banca venderà l’immobile. Una precisazione importante contenuta nelle FAQ: è possibile ottenere l’erogazione del prestito in diverse tranche. La legge stabilisce solo che si tratta di un finanziamento a medio – lungo termine, quindi non esclude finanziamenti progressivi. Il contratto di finanziamento deve esplicitare le caratteristiche della forma tecnica utilizzata, illustrare lo sviluppo del finanziamento indicando tutte le erogazioni previste e la relativa progressione di capitale e interessi.
=> Prestito ipotecario vitalizio dai 60 anni
In caso di erogazione a tranche dove somme e tempi di richiesta di ciascuna tranche sono lasciati alla discrezionalità del mutuatario, si deve ipotizzare che il mutuatario abbia ottenuto sin dalla stipulazione del contratto l’intera somma messa a disposizione dal finanziatore. Gli interessi si producono per tutta la durata del finanziamento comprensivo del periodo per il rimborso del prestito, gli interessi di mora si possono applicare quando si verifica un inadempimento.
Anche i titolari della nuda proprietà possono sottoscrivere il prestito ipotecario vitalizio, mettendo l’ipoteca sull’immobile in nuda proprietà. Ecco nel dettaglio, chi può chiedere il prestito vitalizio ipotecario:
- persone fisiche che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano un immobile destinato a civile abitazione.
- Se sono coniugate, unite in unione civile, o conviventi more uxorio da almeno 5 anni nell’immobile, il relativo contratto di finanziamento deve essere sottoscritto da entrambi, anche se l’immobile è di uno solo, a condizione, però, che anche l’altro partner abbia compiuto 60 anni di età. Il ministero ricorda che i coniugi restano tali fino al divorzio, quindi durante la separazione si applicano le regole previste per i coniugi.
- La sussistenza dei requisiti non costituisce diritto all’erogazione del prestito, che viene decisa dal creditore (la banca) come in qualsiasi altro finanziamento.
Attenzione: l’immobile deve essere residenziale, ma non è necessario che sia la prima abitazione del 60enne. La legge (articolo 1, comma 12 – quater) prevede che il finanziamento sia garantito “da ipoteca di primo grado su immobili residenziali”, imponendo quindi che la classificazione urbanistica dell’immobile sia residenziale, ma non prevedendo che il mutuatario debba necessariamente abitarci.
E’ obbligatoria una polizza assicurativa sull’immobile relativa allo scoppio e all’incendio, in linea con quanto previsto ai fini di vigilanza prudenziale per i mutui ipotecari.
del Ministero