Previdenza: la domande di credito d’imposta

di Barbara Weisz

30 Settembre 2015 10:00

Modello di domanda per il credito d'imposta riservato a enti previdenziali e forme di previdenza complementare che investono: istruzioni dall'Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta

Pronti modelli e istruzioni per enti e organismi di previdenza (anche complementare) che intendono accedere al credito d’imposta previsto dalla Legge di Stabilità 2015 previsto per investimenti finanziari a medio o lungo termine: sono contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 settembre 2015, applicativo dell’articolo 1, commi da 91 a 94, della manovra economica (legge 190/2014). Il credito bilancia l’inasprimento delle aliquote fiscali su investimenti finanziari e fondi pensione, previsto dalla stessa Legge.

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  • Per gli enti previdenziali il credito d’imposta è pari alla differenza fra imposta versata sulle attività finanziarie a medio lungo termine (26%) e imposta sostitutiva del 20%.
  • Per la previdenza complementare, il credito è pari al 9% del risultato netto, se ci sono investimenti di pari importo a medio lungo termine.

In entrambi i casi, le attività finanziarie ammesse sono individuate dal decreto del Ministero dell’Economia del 19 giugno 2015. In estrema sintesi, sono comprese: azioni, quote, obbligazioni, altri titoli di debito, di società italiane o europee, che elaborano o realizzano progetti nei settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, telecomunicazioni, anche digitali, produzione e trasporto di energia. 

I titoli devono sempre essere tenuti per almeno cinque anni. Oppure azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni, che investono nelle società sopra descritte, oppure in strumenti finanziari emessi da società non quotate, con attività diverse da quella finanziaria, bancaria o assicurativa.

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Il credito d’imposta parte nel 2015, quindi dai redditi realizzati o maturati nel 2015 e dagli investimenti effettuati sempre nel 2015, con richiesta nel 2016. Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione, utilizzando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La domanda viene presentata ogni anno dall’1 marzo al 30 aprile, in relazione agli investimenti dell’anno precedente. Dunque, il primo appuntamento sarà per marzo-aprile 2016, con la domanda per il credito d’imposta 2015. Il modello, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è lo stesso per enti previdenziali e previdenza complementare; contiene la cifra degli investimenti finanziari a medio lungo termine e del conseguente credito d’imposta richiesto. L’invio è telematico, utilizzando il software “Creditoprevidenza”, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.

La trasmissione può essere effettuata direttamente, tramite una società del gruppo, controllante o controllata (nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo societario), o attraverso intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf e via dicendo). In questo caso, il professionista rilascia un esemplare cartaceo della richiesta e copia della comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’avvenuto ricevimento, che costituisce prova della presentazione. L’Agenzia delle Entrate comunica poi l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto, ogni anno entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande, quindi entro fine giugno.

Se un contribuente compila più di una richiesta viene considerata valida l’ultima presentata in ordine di tempo, entro il termine del 30 aprile. Nel modello c’è la casella di “Rinuncia totale a richiesta precedente” per i contribuenti che vogliono annullare gli effetti di una denuncia già presentata. In questo caso, il contribuente non compila il riquadro “Investimenti in attività finanziarie a medio o lungo termine e credito d’imposta richiesto”, che invece si compila in caso di rinuncia porziale, indicando il nuovo ammontare di credito richiesto, che sarà inferiore a quello presentato con la precedente domanda. Le richieste di rinuncia, totale o parziale, possono essere presentate dopo la scandenza dei termini (quindi, dopo il 30 aprile di ogni anno), ma entro il medesimo anno.