Anche i cittadini non residenti nel nostro Paese devono presentar la dichiarazione dei redditi se ne hanno percepito da fonte italiana, anche se la loro residenza fiscale è all’estero, nel rispetto delle Convenzioni stipulate dall’Italia contro le doppie imposizioni e tenendo conto della propria residenza fiscale. In base al TUIR, i soggetti non residenti devono comunque dichiarare in Italia:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente o autonomo;
- redditi d’impresa;
- redditi derivanti da attività occasionale, affitto di terreni e plusvalenze.
Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati non residenti gli italiani iscritti all’AIRE invece che all’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Italiana) per almeno 183 giorni nell’anno d’imposta e che non hanno domicilio o residenza nello Stato italiano. I cittadini italiani che fissano la dimora abituale all’estero, lo ricordiamo, sono tenuti a iscriversi all’AIRE (l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) entro i primi 90 giorni dal trasferimento, per non incorrere in una sanzione che può anche arrivare a mille euro.
Nel caso in cui si sia iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano per la maggior parte dell’anno, anche se si è iscritti all’AIRE è comunque necessario presentare la dichiarazione dei redditi con Modello 730 o Modello Redditi PF, relativa ai redditi imponibili prodotti.