Sanzioni per omessi versamenti INPS: cambiano regole e importi

di Alessandra Gualtieri

29 Settembre 2022 10:30

Omissioni contributive delle ritenute previdenziali INPS: niente pagamento in misura ridotta e rettifica delle ingiunzioni: ecco come funziona adesso.

L’INPS si adegua ai nuovi orientamenti del Ministero del Lavoro in materia di sanzioni per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali: per le violazioni commesse dal 2016 in poi cessa la possibilità di pagare entro 60 giorni con sanzione ridotta a un terzo del massimo edittale e si applica un nuovo criterio di calcolo e di eventuale riduzione, con diverse tempistiche di regolarizzazione.

Per gli atti di accertamento con emissione di ordinanza-ingiunzione, scatta dunque la rettifica degli importi. Vediamo in dettaglio per quali violazioni e con per quali importi.

Depenalizzazione per omissioni contributive

La depenalizzazione INPS, che era stata prevista a suo tempo con Dlgs 8/2026 (art. 3, comma 6), risulta incompatibile con la facoltà (di cui articolo 16 della Legge 689/1989) di ridurre la sanzione a 1/3 del massimo edittale di 10mila euro, prevista dalla norma.

Il nuovo orientamento normativo

L’incompatibilità si configura a due livelli:

  • tra il termine dei 60 giorni concessi per pagare la sanzione ridotta ed il termine di 90 giorni dalla notifica di contestazione o accertamento per mettersi in regola.
  • tra la misura della sanzione ridotta (pari a 16.666 euro) e quella del minimo edittale (10mila euro).

Risultato: cambia sia il procedimento sanzionatorio finora adottato sia l’importo delle sanzioni da irrogare ai trasgressori con ordinanza-ingiunzione.

La data spartiacque

Il nuovo orientamento ministeriale distingue tra le violazioni precedenti o successive all’entrata in vigore del Decreto 8/2016 (6 febbraio 2016), che diventa pertanto lo spartiacque per il calcolo della sanzione ridotta fruibile nei casi ancora aperti e pendenti.

Le nuove sanzioni

Alla luce del nuovo quadro regolatorio, l’importo delle sanzioni per il reato di omissione contributiva diventa pari a quello delle ritenute omesse moltiplicate per il coefficiente 1,2. Per ogni anno di reiterazione della violazione, l’importo è aumentato della metà delle ritenute omesse sino al quinto anno successivo alla violazione.

Se l’importo così determinato è inferiore a 10mila euro, allora la sanzione è fissata nella misura minima edittale (10mila euro), mentre se la sanzione dovuta per la violazione commessa è superiore a 50mila euro, la sanzione sarà massima (ossia 50mila euro).

Rettifica degli importi dovuti

L’INPS provvederà alla rettifica delle sanzioni indicate nelle ordinanze ed ingiunzioni già notificate tenendo conto dei nuovi criteri.

  • Violazioni riferite a periodi fino al 2015: importo da pagare pari al 50% della sanzione o, se più favorevole, nella misura ridotta a 16.666 euro (da pagare entro 60 giorni);
  • Violazioni riferite a periodi dal 2016: sanzione calcolata come sopra o, se più favorevole applicando il minimo edittale nei casi ammessi (da pagare entro 30 giorni).

Tutti i dettagli sono contenuti nel messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022.