Immobili impresa: ecobonus sempre ammesso

di Alessandra Gualtieri

30 Giugno 2020 08:33

Nuovo orientamento Agenzia Entrate: Ecobonus con reddito d'impresa non solo per lavori su immobili strumentali ma anche per quelli merce e patrimonio.

Ecobonus e sisma bonus spettano anche ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla destinazione d’uso dell’immobile: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 34/e 2020. Finora, invece, almeno per quanto riguarda l’ecobonus, l’agevolazione era concessa solo per i fabbricati strumentali delle imprese.

Le detrazioni fiscali per interventi antisismici o di riqualificazione e risparmio energetico vanno invece riconosciute a chi effettua i lavori ammessi al beneficio su immobili posseduti o detenuti con qualunque qualificazione, quindi non solo immobili strumentali ma anche immobili merce o patrimonio.

Per il sisma bonus, invece, non vi sono mai stati particolari limitazioni alla detrazione per i titolari di reddito d’impresa.

Immobili d’impresa ammessi

  • Immobili strumentali all’esercizio di arte o professione o dell’impresa commerciale (es.: sede produttiva, ufficio, negozio).
  • Immobili merce alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (es.: adibiti a locazione).
  • Immobili patrimonio utilizzati come investimento dall’impresa (locati o meno).

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Beneficiari bonus

Per riassumere, alla luce di quanto chiarito, possono accedere al bonus:

  • persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni;
  • contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • associazioni tra professionisti;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • IACP ed enti con medesime finalità;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Nella risoluzione n. 34/2020, si specifica che nei contenziosi in corso si dovrà adesso tenere  conto del nuovo indirizzo di prassi. Di fatto:

emerge l’esigenza di accomunare i due regimi, “ecobonus” e “sisma bonus”, sotto il profilo dell’agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro  destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico – valorizzato  dalla Corte di cassazione con le sopracitate sentenze – ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.