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Bonus tende da sole: come si applica lo sconto nel 2024

di Noemi Ricci

7 Febbraio 2024 09:30

Guida al bonus tende solari 2024: cos'è e come funziona oggi la detrazione, i requisiti tecnici, i documenti da conservare, l'IVA da applicare.

Per il bonus tende da sole, negli ultimi anni è stato possibile ottenere un doppio sconto fiscale approfittando del Superbonus, che nel 2024 è sceso al 70% e non permette più l’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito. Da qui, il ritorno alla classica detrazione con Bonus Ristrutturazione al 50% o all’Ecobonus al 65%.

Vediamo quando e come.

Bonus tende solari: cos’è e come funziona

Il Bonus tende, che insieme al bonus zanzariere fa parte del cosiddetto bonus schermature solari, rientra di norma tra le detrazioni al 50% dall’IRPEF (nel caso l’installazione avvenga su immobili civili) o dall’IRES (se l’installazione avviene su immobili commerciali e impianti produttivi), spalmati in 10 anni come le classiche detrazioni da Bonus Ristrutturazione.

Il bonus tende solari consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 50% della spesa totale sostenuta, inclusa la manodopera, fino ad un massimo di 60.000 euro.

Le spese detraibili sono quelle sostenute per l’acquisto di tende esterne ed interne necessarie alla schermatura solare della casa che rispettino i requisiti indicati nell’Allegato M del Dlgs 311/2006.

Qualora l’esposizione della finestra, del balcone o del terrazzo da schermare sia rivolta a Sud o Sud-Ovest (ossia, installata sul muro/finestra che “guarda” a Sud o Sud-Ovest), è anche possibile annettere questo intervento a quelli trainati dal Superbonus nel caso in cui le schermature solari o le chiusure tecniche mobili oscuranti previste, siano acquistate e montate congiuntamente a interventi trainanti.

Anche senza Superbonus, si può ottenere una detrazione al 65% con il tradizionale Ecobonus, alle medesime condizioni.

Schermature solari: quali spese ammesse al bonus

Per schermatura solare si intende un sistema di protezione dalla luce del sole e dal calore che consente una reazione variabile e controllata dell’energia e della luce alle sollecitazioni solari andando a ridurre il surriscaldamento degli ambienti, generando un conseguente risparmio energetico (si riduce la necessità di ricorrere a condizionatori e climatizzatori). Alla luce di questa definizione, sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di:

  • tende da sole e da interni, a rullo, per serre e così via;
  • zanzariere e tende antinsetto qualora dotate di schermatura solare (per le sole zanzariere, senza schermatura solare, è prevista un’altra agevolazione: il bonus zanzariere, che presenta limiti e caratteristiche simili al bonus tende);
  • infissi, persiane, tapparelle, veneziane, frangisole e così via;
  • pergole con tende in tessuto o con lamelle orientabili.

Sono escluse dal bonus le tende puramente decorative.

=> Cessione beni in Edilizia: quando si applica IVA ridotta

Per quanto riguarda l’IVA sulle tende solari, non è possibile applicare l’aliquota ridotta al 10% neppure in caso di ristrutturazione perchè, pur trattandosi di beni finiti, non si incorporano nell’immobile e pertanto restano fuori dall’elenco di quelli ammessi ad IVA agevolata.  Si applica dunque l’IVA al 22%.

Bonus tende: quali requisiti per la detrazione

Per il bonus tende, inoltre, la schermatura solare deve rispettare i seguenti requisiti:

  • deve essere applicata a protezione di una superficie vetrata esposta da est a ovest passando da sud (le tende installate su pareti esposte a nord non rientrano nell’agevolazione);
  • deve essere applicata all’esterno della finestra, al suo interno o integrato in esso;
  • deve essere mobile, per cui deve poter essere aperta e chiusa;
  • deve essere dotata di apposita documentazione che ne certifichi il fattore solare e quindi la capacità di schermatura espressa in Gtot (le tende devono avere un fattore Gtot uguale o inferiore allo 0,25, certificato da un ente idoneo, e la marchiatura Ce del produttore).

Bonus tende: chi può richiederlo?

Il bonus tende schermatura solare può essere richiesto da chi acquista o la sostituisce una tenda o una schermatura solare e risulti essere, se persona fisica assoggettata all’IRPEF:

  • proprietario dell’immobile;
  • nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento;
  • inquilino in affitto;
  • detentore dell’immobile in comodato;
  • condomino, per gli interventi sulle parti comuni;
  • nuovo titolare in caso di cessione dell’immobile.

Se soggetti giuridici assoggettati all’IRES:

  • imprese;
  • utilizzatore dell’immobile per l’esercizio dell’attività professionale;
  • associazioni tra professionisti;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale che versano l’IRES;
  • istituti autonomi per le case popolari e gli enti con le stesse finalità.

Bonus tende: quali adempimenti?

  1. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico parlante o bancario / postale online, nel quale deve essere indicata la causale di legge, il codice fiscale, il numero e la data della fattura e gli altri requisiti richiesti per i bonus ristrutturazioni.
  2. Una volta conclusi gli interventi, entro i 90 giorni dalla fine dei lavori, bisogna trasmettere all’ENEA la “Scheda descrittiva dell’intervento” utilizzando la procedura telematica messa a disposizione sul sito web ENEA con riferimento all’anno in cui sono terminati i lavori.
  3. Bisogna poi conservare tutta la documentazione e dichiarare ogni anno la quota annuale (1/10) nella propria dichiarazione dei redditi.

Bonus tende: i documenti da conservare

Di seguito la documentazione da conservare:

  • fatture, ricevute e quietanze relative all’intervento riportanti la dicitura  “schermatura solare dinamica ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M”;
  • copia ricevuta bonifico parlante o online con l’indicazione della legge;
  • certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici;
  • originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
  • schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID).