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Redditi e 730: i controlli di conformità

di Barbara Weisz

Pubblicato 5 Aprile 2018
Aggiornato 22 Luglio 2019 09:15

Gli elementi che l'intermediario deve verificare per il visto di conformità al 730: controllo formale, non di merito, i dati devono corrispondere alla documentazione e alle norme.

CAF intermediari della dichiarazione fiscale devono verificare che i dati inseriti nel 730 o nel modello Redditi siano conformi a quelli indicati nella documentazione prodotta dal contribuente e quindi apporre sulla dichiarazione il visto di conformità. Si tratta di un passaggio molto importante perché, nel caso in cui emergano irregolarità, a pagare le sanzioni  è l’intermediario, non il contribuente (a meno che non ci sia una condotta dolosa di quest’ultimo).

Vediamo con precisione quali sono gli elementi che il commercialista o i centro di assistenza fiscale deve controllare , con l’aiuto della circolare 10/2018 dei Consulenti del lavoro.

Tecnicamente, il visto di conformità serve ad attestare che sono stati effettuati i controlli previsti dall’articolo 2 del decreto 164/1999, e indica che c’è corrispondenza fra i dati esposti in dichiarazione, la documentazione presentata, le norme su oneri deducibili e detraibili, crediti d’imposta, le scritture contabili (di cui attesta la correttezza).

Ecco gli elementi da controllare (elencati nella circolare 7/2015 dell’Agenzia delle Entrate):

  • corrispondenza ritenute, anche a titolo di addizionali, con quelle indicate nella Certificazione Unica;
  • verifica attestati acconti versati e trattenuti;
  • deduzioni non superiori ai limiti di legge e corrispondenza con le risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o ai familiari a carico;
  • detrazioni d’imposta non superiori ai limiti di legge e corrispondenza con i dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
  • crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
  • ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
  • deduzioni e detrazioni: verifica di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento delle stesse;
  • spese pluriennali: controllo documentale ad ogni utilizzo dell’onere. Se già è stata verificata la documentazione in relazione a una precedente rata, e l’intermediario ne ha tenuto copia, può non essere nuovamente richiesta la documentazione al contribuente.

Non si tratta, quindi, di una valutazione di merito, ma di un riscontro formale.