I titolari di un mutuo concesso dall’INPS, iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), possono richiedere la rinegoziazione del tasso di interesse a partire dal mese di aprile 2023.
L’INPS ha comunicato le date delle due finestre temporali previste per l’invio delle domande di rinegoziazione dei mutui ipotecari edilizi, che però non sono finalizzate a richiedere il passaggio da tasso variabile a fisso e viceversa, ma solo alla misura del tasso, con applicazione di quelli stabiliti con Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 29 gennaio 2020.
La rinegoziazione si applica a tutti i contratti di mutuo o surroga con ammortamento semestrale o trimestrale o mensile che siano in regola con i pagamenti. È necessario che al momento della presentazione della domanda sia stato applicato un tasso diverso da quello approvato con la Determinazione n. 12 del 29 gennaio 2020 (determinato in base al debito residuo del mutuatario al momento della domanda di rinegoziazione, quindi più favorevole).
Per la richiesta di rinegoziazione, che non prevede oneri, è necessario presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online dedicato sul portale dell’INPS, accedendo con SPID, CIE, CNS o codice PIN, entro le seguenti finestre temporali:
- 1° aprile – 30 aprile con accettazione entro il 31 maggio;
- 1° ottobre – 31 ottobre con accettazione entro il 30 novembre.
Per i dettagli sull’opzione, si può consultare il sito INPS nella sezione dedicata alla rinegoziazione art. 21, comma 5 di un mutuo ipotecario.