Pensione per 2500 esodati nel DL IMU

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 16 Ottobre 2013
Aggiornato 22 Aprile 2014 06:01

Approvato l'emendamento al DL IMU depositato dal Governo per estendere la tutela ad altri 2500 esodati, che attende ora l'approvazione definitiva: ecco chi sono.

La Camera ha dato il via libera al DL IMU e ad alcuni emendamenti presentati dalle forze politiche, tra questi anche una proposta del Governo volta a concedere la pensione ad altri 2.500 esodati (la proposta dovrà essere prima approvata nel corso del’iter parlamentare del DL). Il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 (DL IMU) contiene infatti – oltre alle disposizioni urgenti in materia di IMU e di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale – anche misure relative ai trattamenti pensionistici e alla cassa integrazione guadagni.

Emendamento esodati

L’emendamento depositato dal Governo riguarda 2.500 esodati i quali al momento in cui è stata varata la Riforma delle Pensioni Fornero, che li ha penalizzati lasciandoli senza lavoro né pensione, si trovavano in congedo per assistenza a parenti disabili. Questi potranno andare in pensione con le regole previgenti la Riforma. La misura ha il costo di 23-24 mila euro e verrà finanziato con il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. In sostanza viene modificato l’articolo 11 del DL IMU, quello che stabilisce la salvaguardia per altri 6500 lavoratori esodati modificando l’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 (Riforma Pensioni Fornero) e relative norme attuative.

Requisiti 2500 esodati

Più in particolare l’art. 11 viene così modificato “dopo il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti: «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l’accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

  1. risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
  2. maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto»”.

Copertura finanziaria

L’emendamento specifica che agli oneri derivanti dalla misura si provvederebbe riducendo in misura corrispondente a decorrere dall’anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente.

Per maggiori informazioni consulta il comunicato della Camera