Esodati: la prestazione è cumulabile con altri redditi

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 6 Settembre 2013
Aggiornato 1 Novembre 2014 10:08

Esodati, il programma di erogazione del trattamento previdenziale è cumulabile con i redditi da lavoro: le regole per il calcolo della prestazione.

Per i lavoratori esodati, il trattamento percepito fino al momento della pensione è equiparato al trattamento previdenziale maturato alla cessazione del lavoro e come tale cumulabile con altri redditi da lavoro. Ci stiamo riferendo ai trattamenti di pensione che il datore di lavoro corrisponde ai lavoratori incentivati all’esodo e di importo pari a quello che spetterebbe in base alle regole vigenti (leggi le procedure di incentivo all’esodo). Il programma di erogazione del trattamento previdenziale che rappresenta un incentivo all’esodo e permette il ritiro anticipato dal lavoro sarà costituito da due parti:

  • la prestazione, che va a sostituire la retribuzione;
  • la contribuzione figurativa che l’impresa verserà alle Casse della previdenza fino all’attivazione della pensione.

L’importo della prestazione viene determinato sulla base delle regole stabilite dalla Legge 214/2011 (decreto Salva Italia), mentre l’ammontare della contribuzione sarà pari alla media delle retribuzioni mensili per l’ultimo biennio precedente all’interruzione del rapporto di lavoro.=> Vai allo Speciale Esodati Da precisare che la prestazione è cumulabile con altri redditi di lavoro autonomo o subordinato, ma non beneficia della perequazione automatica, dei trattamenti di famiglia e non può essere soggetta a prelievo per pagamento di oneri. Ricordiamo che attualmente la legge differenzia la pensione di vecchiaia dalla pensione anticipata e tale distinzione si applica anche nel caso di lavoratori esodati. Più in particolare la norma prevede che si possa accedere alla pensione prima dei 62 anni di età, una volta conseguiti i requisiti contributivi, con una riduzione dell’assegno di pensione calcolata sulla base del numero di anni con i quali si esce in anticipo dal mondo del lavoro. La penalizzazione è pari ad un punto percentuale sull’assegno previdenziale per ogni anno di anticipo di accesso alla pensione prima dei 62 anni per i primi due anni e di due punti percentuali per ogni anno dopo il secondo. => Vai allo Speciale Riforma delle Pensioni