Reversibilità per divorziati senza mantenimento?

Risposta di Barbara Weisz

Adriana chiede:

Per i divorziati senza assegno c’è diritto alla reversibilità se i due ex coniugi non si sono risposati?

No, se non è previsto l’assegno divorzile non c’è il diritto alla pensione di reversibilità. Lo prevede l’articolo 9 della legge 898/1970, in base alla quale in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell’assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza“. 

La circolare INPS 185/2015 chiarisce quali sono i requisiti che il coniuge divorziato deve avere per il diritto alla pensione di reversibilità:

  • titolarità dell’assegno periodico divorzile di cui all’articolo 5 della legge 898 del 1970: è il requisito che manca nel caso da lei esposto;
  • il coniuge superstite non deve essersi risposato (non rilevano un eventuale nuovo divorzio o la morte del nuovo coniuge: in pratica, il nuovo matrimonio esclude definitivamente il diritto alla pensione di reversibilità);
  • la data di inizio del rapporto assicurativo del de cuius deve essere anteriore alla sentenza di divorzio;
  • se il defunto non era ancora in pensione, devono essere perfezionati i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.

C’è anche un’ulteriore precisazione relativa al coniuge divorziato: se l’assegno divorzile è stato versato in un’unica soluzione, il coniuge divorziato superstite  perde il diritto alla reversibilità, perché viene meno il legame patrimoniale con il de cuius.

Di contro, il coniuge separato (non divorziato) – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite e dunque ha diritto alla pensione di reversibilità (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019), come precisato dall’INPS con Circolare n.19 del primo febbraio 2022.

 

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