Reversibilità ai divorziati solo con mantenimento

Risposta di Anna Fabi

7 Maggio 2024 14:03

Adriana chiede:

Per i divorziati senza assegno c’è diritto alla reversibilità se i due ex coniugi non si sono risposati?

Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità (ai sensi dell’art. 9 comma 2 Legge n. 898/1970, come modificato dalla Legge n. 74/87) – oppure ad una quota di assegno se è presente anche un coniuge superstite – in presenza delle seguenti condizioni:

  • titolarità pregressa all’assegno divorzile;
  • assenza di nuove nozze (non rilevano un eventuale nuovo divorzio o la morte del nuovo coniuge: il nuovo matrimonio esclude definitivamente il diritto alla reversibilità);
  • anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio (la data di inizio del rapporto assicurativo del de cuius deve essere anteriore alla sentenza di divorzio);
  • se il defunto non era ancora in pensione, perfezionamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione.

La titolarità dell’assegno divorzile deve intendersi come attuale e concretamente fruibile al momento della morte dell’ex coniuge.

Il coniuge separato, invece, anche con addebito o per colpa senza assegno alimentare ha diritto alla pensione di reversibilità in qualità di coniuge superstite.

Le istruzioni sono contenute nella Circolare INPS 19/2022, che recepisce gli orientamenti della Cassazione (sentenze 2606/2018 e 7464/2019) in base ali quali l’ex coniuge ha comunque diritto alla pensione ai superstiti.

Oggi, dunque, non c’è più differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione. Negli anni scorsi, invece, a fare la differenza era l’assegno divorzile, senza il quale non c’era mai il diritto alla reversibilità (prendendo come riferimento l’articolo 9 della legge 898/1970).

In ultima analisi, il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite e dunque ha diritto alla pensione di reversibilità (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019), come precisato dall’INPS con Circolare n.19 del primo febbraio 2022.

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