Pensionati Quota 100 con redditi oltre soglia, quali conseguenze?

Risposta di Barbara Weisz

21 Febbraio 2023 17:01

Carmine chiede:

Sono pensionato Quota 100 dal 01/01/2022. Il Comune dove prestavo servizio dovrebbe erogarmi degli arretrati delle somme quali compenso al RUP, maturati nel corso del servizio fino all’anno 2021: incideranno sul limite dei 5mila euro lordi annui che posso percepire? Qualora eccedessero detto importo, cosa si determinerebbe? A che tipo di tassazione sono sottoposte?

In linea di massima direi che le somme arretrate dovute dall’ex datore di lavoro non incidono sul tetto di 5mila euro compatibile con la Quota 100. La norma di riferimento (articolo 14 dl 4/2014) impedisce al pensionato che ne fruisce di percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo, con l’unica eccezione del lavoro occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui.

Tale limitazione – peraltro applicabile anche alla Quota 103 – opera «dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia». La formulazione si riferisce pertanto, chiaramente, al fatto che i redditi devono essere prodotti nel periodo indicato.

Il suo caso, in base a quanto scrive, la fattispecie è ben diversa: la somma che lei deve incassare è a titolo di arretrati e pertanto si riferisce a un lavoro da lei effettuato prima di andare in pensione, con relativo reddito prodotto in un periodo antecedente a quello della limitazione.

Il fatto che le venga versata in ritardo non pare possa in alcun modo violare il divieto di produrre reddito lavorativo dopo essere andato in pensione con la Quota 100.

Detto questo, con tutti i dati alla mano è consigliabile rivolgersi direttamente all’INPS per verificare che siano ben chiaro e dimostrabile l’accredito in arrivo riferito ad un’attività lavorativa pregressa, così da fugare ogni dubbio di potenziale incompatibilità. Nei casi in cui si dovesse configurare il superamento dei limiti di legge, infatti, scatterebbe la sospensione della pensione per tutto l’anno in cui il nuovo reddito da lavoro è stato prodotto, con la restituzione delle somme già percepite.

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