Collaboratori occasionali: comunicazione preventiva sempre obbligatoria?

Risposta di Barbara Weisz

23 Novembre 2022 11:45

Federica chiede:

Sono responsabile delle risorse umane presso un centro per il supporto scolastico, la cui forma giuridica è una srl. Erogando prestazioni didattiche, ci avvaliamo in alcuni casi di insegnanti come collaboratori occasionali.
Non mi è chiaro se, in quanto impresa, siamo tenuti ugualmente alla comunicazione preventiva inerente le collaborazioni occasionali anche se i nostri collaboratori rientrano a tutti gli effetti nella categoria dei prestatori d’opera intellettuali?
Finora abbiamo comunque inviato le comunicazioni, ma vorrei avere maggior chiarezza in materia.

Il lavoro di insegnante è in genere una forma di lavoro dipendente. Nel vostro caso, trattandosi di forme di collaborazione, sembra corretta la procedura che seguite, con preventiva comunicazione preventiva all’INL, prevista nei casi in cui non c’è vincolo di subordinazione del prestatore senza Partita IVA.

Questo non esclude che l’insegnante possa lavorare a partita IVA come lavoratore autonomo, una fattispecie che non comporta le procedure per la prestazione occasionale.

Attenzione, però: l’attività libero professionale è prevista per lezioni private o corsi ma non è applicabile all’attività di insegnamento curriculare presso una scuola, anche privata. Se il supporto scolastico è invece tradotto in attività diversa, assimilabile alle lezioni private, allora può essere compatibile con la libera professione a partita IVA.

L’esclusione dall’obbligo per i prestatori di opera intellettuale può in effetti riguardare anche i docenti: la discriminante dovrebbe essere la tipologia di attività svolta e la misura dei corrispettivi erogati.

La prestazione occasionale, infatti, è ammessa fino ad un totale di 5mila euro l’anno, riferita al totale dei prestatori, e con un tetto di 2.500 euro nei confronti del singolo lavoratore. Superata questa soglia si ricade in forme di collaborazione di diversa natura e tassazione.

Considerate le variabili ed il potenziale rischio di incorrere in sanzioni per inadempienza ad obbligo di legge, sembra corretto adottare la procedura di comunicazione preventiva all’Ispettorato che già state eseguendo.

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Risposta di Barbara Weisz