Contributi figurativi: mobilità vs. LSU

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 24 Luglio 2017
Aggiornato 26 Luglio 2017 09:42

Fiorenzo C. chiede:

A seguito di crisi aziendale ho usufruito di tre anni periodo di mobilità indennizzata in regime INPS, durante i quali ho svolto attività di LSU presso l’ente pubblico Provincia. Vorrei sapere se i contributi figurativi versati durante la mobilità (anche nei periodi non LSU) valgono a livello di anzianità pensionistica e retributiva.

La risposta è affermativa solo in parte: i contributi figurativi versati durante la mobilità sono validi sia per la maturazione del requisito pensionistico sia per il calcolo dell’assegno previdenziale. Quelli versati nei periodi di lavori socialmente utili (LSU) sono validi solo per il diritto alla maturazione di tutte le pensioni, ma non per il calcolo.

=> Pensioni: contributi figurativi per LSU

Quest’ultima restrizione si applica solo ai contributi figurativi accreditati dopo il primo agosto 1995, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 9 della legge 608/1996. Per i contributi legati a LSU fino al 31 luglio 1995, invece il discorso è diverso, nel senso che sono validi per la maturazione del requisito sia per il calcolo.

Comunque non mi sembra il suo caso, visto che lei ha svolto i periodi di LSU nel 2015. Per riassumere: i contributivi figurativi che lei ha versato nel corso della mobilità sono validi per maturazione requisito e calcolo, quelli relativi ai LSU svolti presso la Provincia solo per la maturazione del requisito.

Colgo l’occasione per precisare che tutti i contributi figurativi versati durante gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, NASpI, IS – COLL) sono sempre validi sia per la maturazione del diritto a pensione sia per il calcolo.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Barbara Weisz