Cassa integrazione: Guida INPS ai casi particolari

di Barbara Weisz

4 Maggio 2017 15:25

Criteri INPS per la concessione della cassa integrazione ordinaria in casi particolari: domande insufficienti, eventi meteo, ripresa attività aziendale.

Rigetto domanda, ripresa attività, tipologie di lavoro: l’INPS chiarisce i criteri con cui autorizza la cassa integrazione ordinaria in base alle nuove competenze previste dal Decreto Ammortizzatori Sociali in costanza di rapporto di lavoro del Jobs Act (Dlgs 148/2015); il tutto nel Messaggio 1856/2017, che definisce i requisiti per la concessione della CIG ordinaria su tutto il territorio nazionale, anche sulla base delle principali criticità emersi nelle prassi applicative. Vediamo caso per caso i chiarimenti forniti.

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Elementi di valutazione

Se la domanda viene rigettata per carenza di elementi valutativi, va attivata specifica procedura, prevista dall‘articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale 95442. In pratica, la sede competente INPS chiederà all’azienda di fornire gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria entro 15 giorni. In questo modo l’impresa avrà la possibilità di sanare le carenze documentali dell’istanza o della relazione tecnica che, sottolinea l’istituto di previdenza, in base all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, costituisce idonea autocertificazione, integrabile nel caso in cui si verifichino carenze di elementi utili all’istruttoria, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, per i quali la Direzione centrale Ammortizzatori Sociali fornirà apposite indicazioni.

Se anche dopo questa fase di integrazione la richiesta di ammortizzatore sociale viene respinta, nella motivazione del provvedimento bisogna precisare che è stata effettuata una fase istruttoria supplementare e indicarne gli esiti.

Ripresa attività

Si tratta di una fattispecie che viene valutata a priori, nel momento in cui si chiede la cassa integrazione. Nei casi in cui la ripresa dell’attività lavorativa avvenga nel periodo che intercorre fra la domanda di cassa integrazione e l’adozione del provvedimento decisorio, si ritiene  oggettivamente provato il requisito della transitorietà di cui all’articolo 1, comma 2, del DM 95442, sanando di fatto eventuali carenze nell’istanza relativi alla “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”.

In parole semplici: nel momento in cui chiede la cassa integrazione ordinaria un’azienda deve fornire elementi a supporto della previsione di riprendere l’attività lavorativa. Nel momento in cui questo avviene prima che l’INPS termini l’istruttoria, il fatto stesso che l’attività lavorativa sia già ripresa sana qualsiasi eventuali incompletezza presente nell’istanza in relazione a questo elemento.

Viceversa, se l’attività lavorativa non riprende per circostanze avvenute dopo la domanda di cassa integrazione, sarnno necessarie ulteriori valutazioni (le regole specifiche sono contenute nella circolare 139/2016, punto 4b.

Mancanza di lavoro o commesse

Nel caso in cui la cassa integrazione ordinaria sia chiesta per “mancanza di lavoro o commesse“, eventuali nuovi ordinativi costituiscono uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell’azienda, ma non rappresentano l’unico elemento di valutazione. Vanno considerati anche la complessiva situazione aziendale, il contesto economico produttivo, elementi previsti dalla relazione tecnica come ad esempio i precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la situazione del mercato nella quale opera, il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di CIG, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.

Eventi metereologici

Premesso che i criteri generali sono quelli già forniti con messaggio 28336/1998 e circolare 139/2016, l’INPS fornisce nuove precisazioni relative a casi particolari. Per quanto riguarda le temperature rigide, quando sono pari o sotto 0 gradi centigradi sono considerate idonee a giustificare una contrazione dell’orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell’unità produttiva nonché all’altitudine del cantiere. Ovviamente, per il settore dell’edilizia, lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo.

In linea di massima, viene esaminata l’ampiezza dell’escursione termica riferita all’intera giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, l’autorizzazione al trattamento anche solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più basse. Sono sempre possibili eccezioni se nel cantiere bisogna effettuare lavorazioni che necessitano di temperature superiori agli zero gradi (bisogna però fornire adeguate spiegazioni nella relazione tecnica). In linea generale, si riconosce l’intera giornata di cassa integrazione ordinaria nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a zero gradi sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata.

La CIGO è riconosciuta anche se le temperature sono eccezionalmente elevate, (convenzionalmente, significa superiori ai 35 gradi), impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore. E’ possibile in questi casi fare riferimento anche alle temperature percepite, che possono essere superiori alla temperatura reale (vanno presi come riferimenti i bollettini meteo).

Per determinate tipologie di lavoro (ad esempio, nelle cave), vanno valutati ulteriori elementi: neve o ghiaccio al suolo, pioggia caduta nei giorni precedenti. Anche qui, bisogna esporre i dettagli nelle relazioni tecniche, ma comunque il criterio per la concessione della CIGO è la salvaguardia della sicurezza, con la conseguente sospensione dei lavoratori ritenuti insicuri e pericolosi.

In tutti questi casi, le relazioni tecniche devono riportare bollettini meteo rilasciati da organi accreditati, sempre tenendo presente il divieto dell’amministrazione di chiedere al cittadini documentazione relativa a elementi già in possesso di organi pubblici: quindi, l’impresa comunque deve autocertificare l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’istanza di cassa integrazione, e l’INPS acquisirà d’ufficio i relativi bollettini meteo.