Nuova CIG in vigore: istruzioni operative

di Francesca Vinciarelli

8 Ottobre 2015 10:00

Le indicazioni del Ministero ed i chiarimenti operativi sulle nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla CIGS.

Nuova CIGS: con la Circolare n. 24/2015, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative  sulle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, introdotte dal D.Lgs n. 148/2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.221/2015 ed entrato in vigore lo scorso 24 settembre).

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Le nuove regole si applicano a partire dalle istanze presentate dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto. Il riferimento è al trattamento di CIGS, le cui novità riguardano:

  • campo di applicazione soggettivo individuando i lavoratori potenziali beneficiari e le imprese che vi possono accedere;
  • durata massima complessiva dei trattamenti. In merito il Ministero ricorda che per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi (salvo alcune eccezioni) in un quinquennio mobile;
  • causali d’intervento per l’accesso alla CIGS e la durata massima di concessione del trattamento, pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (30 mesi per le imprese edili e affini). Ai fini del computo della durata massima non si tiene conto dei tratta­menti già richiesti e autorizzati prima dell’entrata in vigore della riforma, conteggia­ti solo se l’autorizzazione avviene a partire dal 24 settembre. Nel calcolo della durata massima, la CIGS concessa per contrat­to di solidarietà si calcola per metà della sua durata fino a 24 mesi, oltre si calcola per intero;
  • presentazione della domanda: questa deve essere presentata in modalità esclusivamente telematica entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale, unitamente all’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzione dell’orario di lavoro;
  • procedimento delle verifiche ispettive e le indicazioni delle modalità di pagamento del trattamento.

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La sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro non avranno effetto prima del trentesimo giorno di presentazione della domanda. La concessione del trattamento avverrà con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’intero periodo richiesto, da adottarsi entro 90 giorni dalla presentazione delle domande.

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