Dipendenti: l’INPS spiega come si calcola il taglio del cuneo fiscale nel 2024

di Barbara Weisz

18 Gennaio 2024 08:29

Taglio cuneo fiscale in busta paga 2024 calcolato sull'imponibile senza tredicesima, regole diverse per più contratti o cambio lavoro: i charimenti INPS.

Con la nuova Circolare 11/2024, l’INPS spiega come applicare correttamente il taglio del cuneo fiscale rispettando i massimali retributivi con diritto allo sconto (non si calcola la tredicesima) e illustrando una serie di casi particolari, dal part-time al cambio di lavoro.

Il riferimento normativo è il comma 15 della Legge di Bilancio 213/2023, che regolamenta il parziale esonero sulla quota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) dei contributi previdenziali dovuti dal lavoratore.

Il calcolo dei requisiti per il taglio del cuneo fiscale

L’INPS chiarisce che la retribuzione da considerare, ai fini del rispetto delle soglie di riferimento, è l’imponibile ai fini previdenziali senza considerare il rateo di tredicesima, erogato mensilmente o in un’unica soluzione. Come si legge nella circolare applicativa, dunque:

Le soglie di retribuzione imponibile mensile espressamente previste dalla norma devono essere considerate al netto del rateo di tredicesima

Pertanto:

  • se nel mese di riferimento non si eccede una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2mila 692 euro, al netto del rateo di tredicesima (nel caso in cui questa venga versata mensilmente), e la quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore è pari al 9,19%, l’esonero (pari a sei punti) la riduce a 3,19 punti percentuali;
  • nel caso in cui il mese di riferimento non eccede una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 1923 euro, scatta il taglio più favorevole di sette punti percentuali, quindi la contribuzione a carico del lavoratore è pari a 2,19 punti percentuali.

Il taglio di sette punti si applica con una busta paga fino a 1.923 euro lordi nel mese di competenza, mentre tra questa soglia e i 2.692 euro lordi il taglio si riduce a sei punti. Oltre tale reddito non opera l’agevolazione, che ricordiamo andare unicamente a favore del lavoratore, nel senso che al posto della trattenuta (pagata dallo Stato), si riceve l’importo corrispondente in busta paga.

Verifica del diritto sulle buste paga mensili

La verifica della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, quindi la riduzione della trattenuta IVS potrà assumere un importo diverso in base alla retribuzione effettivamente percepita, o potrà anche non applicarsi nei mesi in cui su dovesse superare il massimale di 2.692 euro.

Se i contratti di lavoro prevedono l’erogazione di ulteriori mensilità aggiuntive come ad esempio la 14esima, neppure queste si calcolano ai fini dei limiti reddituali. Sia che la 14esima sia spalmata sulle diverse mensilità di stipendio, sia che venga pagata tutta nello stesso mese.

Esonero dei contributi previdenziali in casi specifici

Vengono poi analizzati una serie di casi specifici.

  • Cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e versamento delle ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.) nel 2024: l’esonero non si applica;
  • cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e ultime competenze nel 2025 (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.): anche qui, niente esonero sulle competenze versate nel 2025;
  • mensilità 2024 pagate in ritardo nel 2025: l’esonero non si applica;
  • variazione del rapporto di lavoro che prevede più denunce mensili (ad esempio, passaggio dal part-time al full time e viceversa): il limite mensile di 2mila 692 euro o di 1923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. Pertanto, nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile;
  • cessioni societarie che comportano il passaggio del lavoratore senza soluzione di continuità: il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile;
  • lavoratore con diversi contratti da dipendente: in questo caso, il massimale si applica a ogni singolo rapporto di lavoro (quindi si applica il taglio del cuneo anche se la somma dei due stipendi è superiore, perché in questo caso rilevano le singole buste paga).

A chi spetta il taglio del cuneo contributivo

Il taglio del cuneo si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente, esclusi quelli domestici.

E’ cumulabile con altri incentivi al lavoro dipendente. E’ invece alternativo alla decontribuzione per le lavoratrici con due o tre figli di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182, della stessa Legge di Bilancio (è un esonero del 100% dei contributi previdenziali, fino alla maggiore età del figlio più piccolo se i figli sono tre, e fino ai dieci anni se invece sono due, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile).

A quanto ammonta l’aumento in busta paga

Il riferimento normativo è il comma 15 della Legge di Bilancio 213/2023, in base al quale, per il 2024, i dipendenti godono di un parziale esonero, «senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di sei punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2mila 692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1923 euro».

Tutto questo non impatta sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (significa che si matura la stessa pensione).