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Accordo di transizione occupazionale: pronte le istruzioni

di Alessandra Gualtieri

16 Giugno 2022 11:30

Accordo di transizione occupazionale: online le istruzioni INPS per l'accesso alla misura per di sostegno per situazioni di criticità occupazionale.

Operativa l’agevolazione inserita nella Legge di Bilancio 2022 che potenzia il cosiddetto accordo di transizione occupazionale. A tal fine, l’INPS ha pubblicato le istruzioni operative con il Messaggio 2423  del 15 giugno 2022. Ulteriori chiarimenti sullo strumento sono presenti nella Circolare n. 6/2022 del Ministero del Lavoro.

Vediamo tutti i dettagli.

Accordo di transizione occupazionale

Per fronteggiare particolari situazioni di criticità, l’art. 1, comma 200 della Legge 234/2021 (la Manovra 2022), prevede la possibilità di accordo di transizione occupazionale: ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi.

Si tratta di un trattamento aggiuntivo di CIGS per i lavoratori a rischio esubero o a seguito di una riorganizzazione aziendale o crisi aziendale. Con accordo sindacale devono essere definite le strategie di rioccupazione o autoimpiego e i lavoratori beneficiari accedono al programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori).

Riguardo alle causali CIGS, viene inoltre ricompresa la realizzazione di processi di transizione in quella di “riorganizzazione aziendale”. Il recupero occupazionale può essere realizzato anche mediante riqualificazione professionale dei lavoratori e potenziamento delle loro competenze.

Beneficiari della nuova CIGS

  • Datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali;
  • imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, partiti e movimenti politici.

Condizioni di accesso

L’azienda richiedente non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito. Ai fini dell’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in sede di consultazione aziendale, devono inoltre essere:

  • individuati i lavoratori che – in seguito alle azioni di un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso – restino a rischio esubero.
  • definite con la Regione o le Regioni competenti le azioni di rioccupazione o autoimpiego (formazione e riqualificazione, anche attraverso Fondi interprofessionali per la formazione continua).

I lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) e i nominativi sono comunicati all’ANPAL, che li mette a disposizione delle Regioni interessate.

Per la durata massima è di 12 mesi non ulteriormente prorogabili, non conteggiato nell’ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.

Istruzioni operative INPS

Contributo addizionale

Al contributo addizionale si applica l’aliquota del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Pagamento diretto

Per le prestazioni liquidate direttamente dall’INPS, la procedura “Pagamenti C.I.G./FONDI: flussi SR41/Emens” è stata aggiornata con il nuovo codice evento “146.

Conguaglio e contributo addizionale

Per eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con sistema del ticket, si deve indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Successivamente all’autorizzazione del conguaglio, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, si valorizza il nuovo codice causale “L091” (“Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter”).

Per l’esposizione degli importi a titolo di contributo addizionale, si usa il nuovo codice causale “E609” (“Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter”) presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.