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Pensione anticipata precoci Quota 41: domanda entro novembre

di Noemi Ricci

18 Novembre 2022 07:31

Guida alla pensione anticipata per i precoci: requisiti per accedere alla Quota 41, modalità e tempi per presentare domanda, ultima scadenza 30 novembre.

Il Governo ha rimandato al 2023/2024 la definizione della tanto attesa riforma pensioni, inserendo in Legge di Bilancio 2023 le proroghe delle attuali misure, compresa l’APE Sociale per categorie come i precoci addetti a mansioni usuranti e gravose.

In base alle indiscrezioni, una volta messa a punto la riforma, potrebbe esserci spazio per un’estensione di tale platea, anche non in relazione all’APE e dunque anche senza il vincolo dei 12 mesi di contibuti entro i 19 anni. Fin da subito, invece, è prevista una Quota 41 ibrida per andare in pensione a 62 anni con 41 anni di versamenti.

Vediamo nel frattempo quali sono oggi i criteri di accesso per la pensione in casi particolari come quelli dei precoci, per i quali è in scadenza l’ultima finestra dell’anno per fare domanda.

Una particolare agevolazione in termini di accesso alla pensione anticipata è quella riservata a coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Si tratta dei cosiddetti lavoratori precoci, ai quali oggi è riservata la Quota 41.

Oggi possono andare invece in pensione con 41 anni di contributi versati, a prescindere dall’età anagrafica posseduta al momento della domanda, coloro che oltre a risultare precoci rientrino anche in una delle categorie aventi diritto all’APe Sociale, riservata ai lavoratori appartenenti a categorie protette, oppure coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
  • invalidità dal 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • caregiver che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • addetti ad attività faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);
  • dipendenti che hanno svolto lavori gravosi per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, o per almeno sei anni negli ultimi sette di attività:
    • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
    • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    • conciatori di pelli e di pellicce;
    • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    • conduttori di mezzi pesanti e camion;
    • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
    • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
    • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
    • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
    • operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca e pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
    • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
    • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Questo vale sia che si tratti di donne che di uomini. In entrambi i casi, per i lavoratori precoci l’articolo 17 del DL 4/2019 ha sospeso l’applicazione dell’adeguamento alle speranze di vita sino al 31 dicembre 2026.

Tale facoltà è prevista nei confronti dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata e ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO (pubblico impiego).

Il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La pensione anticipata categorie protette e precoci decorre, per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019, per effetto del DL 4/2019, dopo una finestra mobile trimestrale.

La prestazione non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all’estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori e la riduzione del minimo contributivo non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per lo svolgimento delle medesime attività lavorative.

È cumulabile invece con le maggiorazioni cd. di status di cui all’articolo 80, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Pensione anticipata precoci: domanda

Per accedere alla pensione anticipata categorie protette e precoci è necessario procedere per step:

  • prima bisogna presentare domanda di riconoscimento del beneficio, entro il 1° marzo di ciascun anno;
  • in caso di esito positivo, anche a seguito di verifica della relativa copertura finanziaria, si può presentare la domanda di pensione anticipata.

Eventuali domande di riconoscimento del beneficio presentate successivamente al 1° marzo di ciascun anno, comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione soltanto in caso residuino le risorse finanziarie.

La domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato o, in alternativa, tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.