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Guida INPS su pensione anticipata, Precoci e Opzione Donna

di Barbara Weisz

Pubblicato 30 Gennaio 2019
Aggiornato 31 Gennaio 2019 10:59

Nuova circolare INPS relativa alla decorrenza della pensione anticipata, della pensione dei Precoci e tramite Opzione Donna a partire dal 2019: chiarimenti ed esempi.

Decorrenza pensione anticipata, novità sull’Opzione Donna e sulla pensione precoci: tutti i chiarimenti sul decreto di riforma pensioni 4/2019 sono contenute nella circolare INPS 11/2018, assieme ai dettagli applicativi delle novità in vigore dal 29 gennaio, corredate da esempi.

Pensione anticipata 2019-2026

Partiamo dalla pensione anticipata senza scatto di cinque mesi in più dovuti alle aspettative di vita (blocco previsto dall’articolo 15 del decreto). Non si applicano gli adeguamenti fino al 2026, quindi i requisiti per la pensione anticipata restano a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne fino al primo gennaio 2027.

Vengono però introdotte nuove finestre trimestrali fra maturazione del diritto e decorrenza pensione.

Coloro che hanno perfezionato il diritto entro il 29 gennaio 2019 (giorno di entrata in vigore del decreto), prenderanno l’assegno previdenziale il primo aprile 2019. Esempio: maturazione del diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi) il 20 gennaio 2019. Decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Quando il requisito è maturato successivamente al 30 gennaio 2019, si calcola la finestra in base alle regole della gestione previdenziale di appartenenza. Nel caso del fondo lavoratori dipendenti, la decorrenza è il primo giorno del mese successivo alla scadenza della finestra. Esempio: maturazione del diritto il 20 febbraio 2019, decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° giugno 2019.

Ci sono gestioni INPS, come ad esempio la CTPS (dipendenti dello Stato), che invece prevedono la decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza della finestra. In questo caso, se la maturazione del diritto avviene il 20 febbraio, la decorrenza della pensione sarà il 21 maggio.

Attenzione: la finestra trimestrale si applica solo a coloro che maturano i 42 anni e dieci mesi (un anno in meno per le donne) a partire dal 2019. Se il diritto è stato maturato nel 2018 si applicano le vecchie regole, per cui non ci sono finestre temporali per la decorrenza della pensione.

Altra precisazione importante: le nuove regole si applicano solo alle pensioni anticipate “ordinarie”, regolamentate dall‘articolo 24, comma 10, dl 201/2011. Tutte le altre forme previdenziali legate ai requisiti contributivi non sono comprese e continuano ad applicare gli scatti delle aspettative di vita (con requisito è aumentato di cinque mesi nel 2019).

Opzione Donna

=> Opzione Donna, la platea delle nuove ammesse

Per quanto riguarda l’Opzione Donna, l’articolo 16 del decreto amplia la platea alle lavoratrici con almeno 58 o 59 anni (rispettivamente se dipendenti o autonome) al 31 dicembre 2018. Restano necessari i 35 anni di contributi. Anche in questo caso, niente scatti aspettative di vita. Restano valide tutte le precedenti regole dell’Opzione Donna, per cui c’è una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Importante: la decorrenza della pensione non può comunque essere precedente al 30 gennaio 2019, giorno successivo all’entrata in vigore del decreto.

Pensione Precoci 2019-2026

La novità è rappresentata dallo stop agli adeguamenti per le aspettative di vita fino al 2026, per cui i lavoratori precoci fino al primo gennaio 2027 vanno in pensione con 41 anni di contributi. Si tratta di coloro che avevano almeno un anno di contributi versati prima di compiere 19 anni e ricadono in una delle quattro categorie previste dalla legge (comma 199 legge 232/2016), ovvero disoccupati, caregiver, disabili al 74%, addetti a mansioni gravose.

Dal primo gennaio 2019, però, c’è una finestra trimestrale per la decorrenza (che si calcola in base alle regole dei rispettivi ordinamenti). Se la pensione è in cumulo, la decorrenza è il primo giorno del mese successivo allo scadere della finestra.

Attenzione: anche in questo caso, vale la stessa regola prevista per le pensioni anticipate. La novità legislativa è valida dal primo gennaio 2019, chi ha maturato il diritto entro il 31 dicembre 2018 applica le vecchie regole, per cui non deve contare le finestre trimestrali.