Tratto dallo speciale:

Sgravi in agricoltura: modalità di fruizione

di Noemi Ricci

Pubblicato 2 Marzo 2018
Aggiornato 14 Marzo 2018 15:58

Le istruzioni operative INPS per la fruizione dello sgravio contributivo totale da parte degli imprenditori agricoli che avviano l'attività nel 2018.

Con la circolare n. 36/2018 l’INPS ha fornito precisazioni normative e indicazioni operative per il godimento dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in favore di coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.

=> Sgravi INPS per imprenditori agricoli

Sgravio contributivo CD e IAP

L’incentivo volto a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi e condire nell’esonero dal versamento del 100% dei contributo, tale esonero, decorsi i primi trentasei, è ridotto al 66% per i dodici mesi successivi e al 50% per gli ulteriori dodici mesi.

Requisiti ed esclusioni

A rinnovare lo sgravio contributivo totale nei primi tre anni per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni che avviano un’attività agricola autonoma nel 2018, introdotto dall’articolo 1, co. 344 e 345 della legge 232/2016, è stata la Legge di Bilancio 2018, con riferimento ai nuovi iscritti alla previdenza agricola nel 2018. Restano dunque escluse dall’esonero le iscrizioni alla previdenza agricola relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che negli anni precedenti siano risultati già iscritti nella previdenza agricola o che abbiano un’età superiore a 40 anni, non trattandosi di nuove iscrizioni.

L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente: in caso di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente.

Inoltre il beneficio è cumulabile nei limiti del rispetto della regola de minimis comunitaria e quindi non può superare 15mila euro, tenendo conto degli esoneri e delle riduzioni contributive applicabili nei due anni precedenti la domanda (2017 e 2016), dell’anno in corso (2018) e dei due anni successivi (2019 e 2020).

Modalità di domanda

La domanda di ammissione all’incentivo da parte di coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali va presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica, una volta concluso il processo d’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda, facendo accesso ai servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione” e utilizzando l’apposito modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2018 (CD/IAP2018)”.

Dopo aver verificato il possesso dei requisiti, l’INPS comunicherà l’eventuale ammissione al beneficio esclusivamente in modalità telematica nell’apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza indicando, per ciascun anno, l’importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.