Incentivi assunzione: motivi di esclusione

di Nicola Santangelo

Pubblicato 14 Dicembre 2016
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:37

Il D.Lgs. 14 novembre 2015, n. 150, all’articolo 31 elenca i principi generali di fruizione degli incentivi in materia di assunzioni di personale. Si tratta di un articolo particolarmente importante in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive poiché fornisce indicazioni sul corretto uso degli incentivi. Dalla lettura del testo normativo escono fuori 4 casi in cui non spettano gli incentivi all’assunzione.

1 – Obbligo preesistente

Gli incentivi non spettano quando l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva (anche laddove il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione).

2 – Diritto di precedenza

Gli incentivi non spettano neppure quando viene violato il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine).

3 – Sospensioni dal lavoro

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale ad eccezione dei casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

4 – Assetto proprietario

Gli incentivi non spettano per i lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.