Guida al contratto di apprendistato

di Barbara Weisz

Pubblicato 29 Settembre 2016
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:37

Il contratto di apprendistato, dopo il Jobs Act e le norme di riforma che lo hanno preceduto, può essere di tre tipi:  apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; apprendistato professionalizzante; apprendistato di alta formazione e ricerca. Per ciascuno di questi contratti, il Dlgs 85/2015 prevede norme precise, e in alcuni cas sono disponibili incentivi per le imprese che li applicano. Vediamo una breve panoramica.

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L’elemento che caratterizza tutti i contratti di apprendistato è l’obbligo, per il datore di lavoro, di fornire oltre alla retribuzione un’occasione formativa, ed è la via italiana al sistema duale che integra istruzione, formazione e lavoro. Si può applicare a giovani fino ai 29 anni, la contrattazione collettiva può definire specifiche modalità di utilizzo di tale contratto per le attività stagionali.

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Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di specializzazione tecnica superiore Per questa forma di contratto di apprendistato il limite massimo di età è fra i 15 e i 25 anni, la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni. Ricordiamo che il contratto di apprendistato deve sempre prevedere la stesura, in forma scritta, del PFI, il piano formativo individuale. Il contratto si rivolge a giovani che devono conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, e agli iscritti a partire dal secondo anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore. Il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa, in base allo schema definito nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

La durata minima del contratto è  sei mesi, la massima varia a seconda del diploma da conseguire:

  • quattro anni per il diploma di istruzione e formazione professionale;
  • quattro anni per il diploma di istruzione secondaria superiore;
  • tre anni per la qualifica di istruzione e formazione professionale;
  • due anni per il corso annuale integrativo di ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 15, comma 6, del decreto legislativo 226/2005;
  • un anno per il diploma di istruzione e formazione professionale di studenti già in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;
  • un anno per il certificato di specializzazione tecnica superiore.

I datori di lavoro possono prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, valide anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/2006. Non vengono retribuite le ore di formazione esterna, mentre per quelle a carico del datore di lavoro è previsto il pagamento del 10% dello stipendio.

Apprendistato professionalizzante

Applicabile a giovani dai 18 ai 29 anni, è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali. Chi ha già una qualifica professionale, può essere assunto anche a 17 anni. C’è un caso in cui questo contratto di apprendistato è applicabile senza limiti di età, che riguarda lavoratori in che percepiscono strumenti di sostegno al reddito legati alla disoccupazione, come la mobilità.

=> Apprendistato senza limiti di età

La formazione delle competenze di base e trasversali, che tiene conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista, viene svolta per 120 ore nel triennio, mentre la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche dipende dal profilo professionale stabilito e da accordi interconfederali e contratti collettivi. Il contratto dura al massimo tre anni,cinque nel settore dell’artigianato.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Si applica dai 18 ai 29 anni, la finalità è il conseguimento di un titolo di studio universitario e di alta formazione, compresi il dottorato di ricerca, i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici superiori (ITS), e il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Anche in questo caso, il datore di lavoro firma un protocollo con l’istituzione formativa di appartenenza dello studente, che stabilisce fra le altre cose durata e modalità della formazione a carico del datore di lavoro e numero di crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione aziendale. Il contratto deve durare almeno sei mesi, mentre la durata massima dipendente del titolo che bisogna conseguire:

  • apprendistato di alta formazione: è pari alla durata ordinamentale dei relativi percorsi;
  • apprendistato per attività di ricerca: tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca;
  • apprendistato o praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche: è in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato.