Il contratto di apprendistato non si “trasforma” in un nuovo rapporto alla scadenza, perché nasce già come contratto a tempo indeterminato. Quello che si chiude è la fase formativa. Da quel momento, se nessuna delle parti esercita il recesso con il preavviso dovuto, il rapporto prosegue come ordinario tempo indeterminato. È qui che si concentrano i dubbi più frequenti: quando scatta davvero il passaggio, se serve una nuova firma e in che misura cambia la retribuzione.
- Da apprendistato a indeterminato senza nuova assunzione
- Recesso e preavviso alla fine della formazione
- Quando si chiude il periodo di apprendistato
- Quando serve un nuovo contratto
- Stipendio dopo l’apprendistato e differenze in busta paga
- L’aumento non è uguale in tutti i settori
- Quando la scadenza può slittare
- Gli equivoci più frequenti sul passaggio a indeterminato
Da apprendistato a indeterminato senza nuova assunzione
Alla fine del periodo formativo non si apre automaticamente un nuovo contratto. Se il datore di lavoro non comunica il recesso e l’apprendista non interrompe il rapporto, la prestazione continua senza soluzione di continuità come normale rapporto subordinato a tempo indeterminato. Questo è il primo punto da tenere fermo: non si parla di una nuova assunzione ma della prosecuzione dello stesso rapporto con il venir meno del regime agevolato tipico dell’apprendistato. Cambiano quindi la disciplina applicabile e, in genere, anche il trattamento economico collegato al livello pieno di inquadramento.
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Recesso e preavviso alla fine della formazione
Il passaggio alla fase ordinaria non dipende da una scelta formale di conferma, ma dall’assenza di recesso. Alla fine del periodo di apprendistato entrambe le parti possono infatti recedere dal contratto, ma il preavviso decorre dal termine del periodo formativo e non prima. Questo dettaglio pesa molto nella pratica. L’azienda non può considerare esaurito il rapporto senza rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato.
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Lo stesso vale per il lavoratore, che non esce dal rapporto senza osservare le regole ordinarie sul recesso. Se questo passaggio non viene gestito correttamente, il rapporto continua come tempo indeterminato.
Quando si chiude il periodo di apprendistato
La data da guardare è quella di fine del periodo formativo indicato nel contratto e nel piano formativo individuale. La durata non è uguale per tutti, perché cambia in base alla tipologia di apprendistato e al settore di riferimento. In linea generale, lo schema è questo:
- l’apprendistato di primo livello ha una durata minima di 6 mesi e segue i tempi del percorso di istruzione o qualifica, con limiti che possono arrivare fino a 4 anni;
- l’apprendistato professionalizzante è quello più diffuso nelle aziende e dura di norma fino a 3 anni, con possibilità di arrivare a 5 anni per alcuni profili dell’artigianato;
- l’apprendistato di alta formazione e ricerca segue il percorso concordato con gli enti formativi e resta agganciato alla struttura del progetto formativo.
- l’apprendistato duale di filiera dura al massimo 6 anni (4 di corso superiore + 2 di specializzazione presso le ITS Academy).
Finché la fase formativa non è conclusa, non si entra nel regime ordinario del tempo indeterminato. È solo da quel momento che il rapporto può proseguire senza il vestito giuridico dell’apprendistato.
Quando serve un nuovo contratto
In via generale no. Se il rapporto prosegue, non è necessaria una nuova sottoscrizione per “trasformarlo”. La prosecuzione deriva direttamente dalla struttura legale del contratto di apprendistato e dal mancato esercizio del recesso alla fine della formazione.
Nella prassi può esserci una comunicazione aziendale di conferma o un aggiornamento interno per chiarire livello, mansioni e busta paga, ma non si tratta di una nuova assunzione. Questo distingue l’apprendistato da altri rapporti che invece hanno una vera scadenza finale.
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Stipendio dopo l’apprendistato e differenze in busta paga
Il punto che interessa di più chi arriva alla fine del percorso è quasi sempre lo stesso: quanto aumenta lo stipendio. La risposta non è uguale per tutti, perché dipende dal contratto collettivo, dal livello finale e dal sistema con cui l’apprendista è stato retribuito durante la formazione. Durante l’apprendistato la paga può essere costruita con sotto-inquadramento oppure con percentualizzazione rispetto al livello pieno. Quando il periodo formativo si chiude, queste regole vengono meno e il lavoratore passa al trattamento ordinario previsto dal suo inquadramento.
È qui che il lordo cresce ma il netto non sempre aumenta nella stessa misura percepita. Oltre ai tabellari, pesano trattenute, detrazioni e struttura della busta paga. Per questo, per capire la distanza reale tra stipendio da apprendista e paga piena, conviene confrontare i minimi del CCNL Artigianato e PMI, del CCNL Commercio o del CCNL Metalmeccanici.
L’aumento non è uguale in tutti i settori
Il passaggio alla retribuzione piena non produce lo stesso effetto in ogni comparto. Nei contratti del commercio, per esempio, il peso del sotto-inquadramento e la durata del percorso possono dare un aumento più progressivo. Nel metalmeccanico, invece, il risultato dipende dal livello finale e dalla scansione prevista dal contratto per il trattamento economico dell’apprendista.
Il criterio, però, resta identico: finita la formazione, il lavoratore esce dalla logica retributiva dell’apprendistato e rientra nel trattamento ordinario del livello raggiunto.
Quando la scadenza può slittare
La fine dell’apprendistato non coincide sempre con la data inizialmente indicata. Se la formazione viene interrotta per eventi rilevanti, il termine può essere spostato in avanti per consentire il completamento del percorso.
Le situazioni che incidono più spesso sono queste:
- assenze prolungate per malattia o infortunio che interrompono in modo consistente la formazione;
- periodi di sospensione involontaria che riducono il tempo utile al completamento del percorso;
- eventi come maternità o aspettative che impongono di ricalcolare la chiusura della fase formativa.
Quando la scadenza slitta, si sposta in avanti anche il momento da cui può decorrere il preavviso finale e da cui il rapporto può continuare come ordinario tempo indeterminato.
Gli equivoci più frequenti sul passaggio a indeterminato
I dubbi ricorrenti si concentrano sempre sugli stessi punti. Il primo è pensare che serva una nuova assunzione. Il secondo è credere che il preavviso debba essere dato prima della fine della formazione, mentre la legge lo collega proprio a quel termine. Il terzo è immaginare che il passaggio comporti sempre un aumento netto identico per tutti.
In realtà, le tre domande da porsi sono altre: quando finisce davvero il periodo formativo, quale preavviso impone il contratto collettivo e quale livello retributivo pieno scatta da quel momento. È su questi tre passaggi che si gioca il vero approdo dall’apprendistato alla disciplina ordinaria del tempo indeterminato.