Inserimento nel mercato del lavoro con i centri per l’impiego

di Nicola Santangelo

Pubblicato 8 Ottobre 2015
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

Per permettere il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, il decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015 ha disciplinato i centri per l’impiego. L’obiettivo è quello di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati o lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione.

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Compiti dei centri per l’impiego sono, fra l’altro, analizzare le competenze dei soggetti in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e procedere alla relativa profilazione, individuare eventuali fabbisogni in termini di formazione, fornire il necessario training in merito ad autoimpiego e alle fasi successive all’avvio dell’impresa, accompagnare il lavoratore al lavoro anche utilizzando l’assegno individuale di ricollocazione. Per ottenere l’aiuto dei centri per l’impiego i lavoratori disoccupati devono dichiarare ad un portale nazionale delle politiche del lavoro di prossima realizzazione la propria disponibilità a svolgere una attività lavorativa e a partecipare a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. La registrazione può essere effettuata dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento. Ai lavoratori registrati al portale verrà assegnata una classe di profilazione, necessaria per valutare il livello di occupabilità.

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Successivamente a ciò tra lavoratore e centro per l’impiego verrà stipulato il cosiddetto patto di servizio personalizzato. Il patto dovrà individuare il responsabile delle attività e definire il profilo personale di occupabilità. In esso, inoltre, dovrà essere riportata la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, ad accettare congrue offerte di lavoro. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione senza che il disoccupato sia stato convocato dai centri per l’impiego è possibile richiedere l’assegno di ricollocazione. In tale ambito particolare importanza assume l’Anpal, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in quanto è l’organo che esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano. Il consiglio di amministrazione dell’Anpal definirà con delibera le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione.