Recentemente, la Corte di Cassazione (sent. n. 3652/2011) ha ribadito che la società risponde dell’irregolare tenuta delle scritture contabili, ribaltando la decisione dei giudici di secondo grado che avevano escluso la responsabilità ai fini sanzionatori di una S.r.l. sottoposta ad accertamento induttivo, addossando tutta la colpa sul consulente fiscale.
I giudici di legittimità hanno cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, impugnata dall’Agenzia delle Entrate, che aveva stabilito che le irregolarità contabili della S.r.l. erano da imputare al dottore commercialista, consulente fiscale della società .
Tale giudizio nasceva dal fatto che la società svolgeva attività di commercio dell’oro, sottoposta alla vigilanza dell’Ufficio Italiano dei Cambi. Per la Commissione Tributaria, il solo fatto che l’attività fosse soggetta al controllo di tale organo, portava ad escludere a priori l’eventualità di una contabilità irregolare.
La Corte Suprema ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Il fatto che l’attività di commercio dell’oro sia sottoposta a vigilanza da parte dell’UIC non significa automaticamente che non sia possibile tenere una condotta illecita.
D’altra parte, continua la Corte, “l’esistenza della CONSOB o della Banca d’Italia non ha impedito la realizzazione di frodi epocali nel modo delle società per azioni quotate in Borsa o nel campo bancario“.
Il sistema vigente è di tipo personalistico: i caratteri dell’illecito amministrativo sono molto più prossimi agli illeciti e alle sanzioni del diritto penale.
La sanzione amministrativa è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
L’irrogazione della sanzione si applica, però, ai soli casi in cui l’autore della trasgressione abbia commesso l’illecito con colpa o dolo.
Dal 2003, il principio personalistico sopra richiamato ha cessato di avere valore per gli illeciti delle società e degli enti con personalità giuridica, poichè le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Tale disposizione ha modificato il criterio base per l’individuazione del soggetto responsabile delle sanzioni tributarie, rinunciando a perseguire l’autore materiale della violazione per colpire il soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, ossia la società .
Pertanto, le sanzioni amministrative tributarie si applicano direttamente alle società (persone giuridiche), in luogo degli amministratori o rappresentanti legali.
Il criterio della personalizzazione della sanzione tributaria, tuttavia, non è stato del tutto abbandonato, posto che le novità apportate nel 2003 non si estendono alla generalità delle sanzioni, ma solo a quelle relative al “rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica“.
Nel caso di specie, l’obbligo della (corretta) tenuta della contabilità ha carattere pubblico/sanzionatorio che, per sua natura, non è delegabile.
La Corte di Cassazione ha affermato che “il consulente fiscale, tutt’al più, potrebbe essere un concorrente nell’illecito costituito dalla violazione di un obbligo che fa capo (unicamente) alla società “.
Di conseguenza, i giudici di secondo grado hanno erroneamente escluso la responsabilità ai fini sanzionatori della S.r.l. scaricandola sul consulente fiscale.