La responsabilità  solidale nel contratto di appalto

di Roberto Grementieri

Pubblicato 7 Ottobre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

Dal 2007 il committente – imprenditore o datore di lavoro – è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.

Tale disposizione non si applica qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività  di impresa o professione.

Per rafforzare la responsabilità  solidale sono previsti oneri di procedura in capo al committente verso l’appaltatore e a quest’ultimo verso il subappaltatore.

L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per retribuzioni, contributi e ritenute fiscale, ma nei limiti del corrispettivo ancora dovuto.

Inoltre, ha la possibilità  di liberarsi dal vincolo solidale si verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

Il committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, è tenuto a verificare che l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori abbiano correttamente adempiuto agli obblighi retributivi e di versamento di contributi e ritenute IRPEF in relazione ai lavoratori occupati.

A tal fine deve acquisire la documentazione comprovante l’assolvimento di tali obblighi.

Il mancato rispetto della procedura da parte del committente comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.