Manovra correttiva: detassazione imprese e zone sismiche

di Roberto Grementieri

Pubblicato 21 Giugno 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

La manovra correttiva (<a href="d.l. n. 78 del 31.05.10 decreto legislativo n. 78 del 31 maggio 2010) ha introdotto diverse norme tese a favorire ed agevolare la ripresa economica. Tra le diverse disposizione introdotte si segnala la detassazione sulle somme corrisposte per l'aumento della produttività  aziendale.

In particolare, dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di accordi correlati a incrementi di produttività , qualità , redditività , innovazione, efficienza organizzativa, verranno assoggettate a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito e delle addizionali regionali e comunali.

La disposizione opera entro il limite complessivo di 6.000,00 Euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 Euro. Nel medesimo periodo le predette somme beneficeranno di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.

Previste, inoltre, proroghe a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2010.
Per i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume d’affari non superiore a 200.000,00 Euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari fissata dall’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837 (prevista per il 30 giugno 2010), è stato prorogato al 31 dicembre 2010.

Non è previsto alcun rimborso di quanto già  versato.
Tali disposizioni non si applicano alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.

Un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2010 riguarda il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
La ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi e dei premi avverrà  senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese gennaio 2011.