Presentato il 31 luglio scorso al Senato è in attesa di essere assegnato alle commissioni competenti per iniziare il suo iter parlamentare il disegno di legge n. 1746 “Modifica al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per favorire la liquidità delle piccole e medie imprese attraverso l’estensione dell’IVA per cassa“.
La proposta formulata nel disegno di legge si basa sulla possibilità di usufruire dell’altra previsione della normativa europea e cioè quella di individuare specifiche operazioni e precisamente le operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all’articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
Tale norma definisce i contratti di subfornitura come quelli in cui «un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente».
Si tratta, cioè, delle ipotesi in cui una impresa effettua la fornitura di beni o delle prestazioni di servizi, destinati ad essere incorporati nei beni prodotti da un’altra impresa.
Il problema di queste imprese di ottenere con celerità i propri crediti dalle imprese di più grandi dimensioni che, evidentemente, hanno un potere contrattuale nettamente superiore.
E’ pur vero che per tali operazioni di subfornitura è stata prevista l’applicabilità del regime agevolato di cui all’articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, disponendo cioè che l’imposta relativa ai contratti di subfornitura, per i quali il pagamento del prezzo sia differito (da uno a sessanta giorni o da uno a novanta giorni) rispetto alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, può essere versata con cadenza trimestrale senza l’applicazione di interessi.
E’ evidente che la disposizione prende atto di una questione molto importante, cioè che la liquidazione trimestrale dell’imposta relativa a queste operazioni non costituisce un indebito arricchimento, ma una esigenza dovuta al fatto che il pagamento dell’IVA addebitata in rivalsa ai propri clienti al momento del versamento dell’IVA non è stata ancora incassata.
Tale disposizione però, come pure quella del dovuto riconoscimento degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento oltre i termini contrattualmente previsti, non è stata assolutamente solutiva dei problemi finanziari delle piccole imprese (in particolare contoterziste che continuano a sottostare al versamento dell’imposta pur nel termine trimestrale, ma con pagamenti che vanno ben oltre tale periodo anche in tempi non di crisi come quelli attuali).
La previsione invece dell’estensione del regime dell’IVA per cassa oltre a dare una maggiore agibilità finanziaria alle imprese contoterziste le aiuterebbe a ridurre la loro subalternità nei confronti delle imprese di maggiori dimensioni: infatti queste ultime potrebbero, con il regime proposto, dedursi l’imposta addebitata alla sola condizione del pagamento del corrispettivo all’impresa subfornitrice.