Decreto anticrisi: al via credito di imposta per la ricerca

di Roberto Grementieri

Pubblicato 25 Marzo 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:42

Il comma 1 dell’art. 29 del decreto anticrisi estende la normativa sul monitoraggio dei crediti di imposta previsto dal d.l. 138/02 a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime.

A partire dal 2009 trova quindi l’applicazione la nuova disciplina per fruire del bonus fiscale.

In particolare, per le attività  di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già  avviate prima del 29 novembre 2008, le imprese dovranno inoltrare, per via telematica, all’Agenzia delle entrate un apposito formulario approvato dal Direttore dell’Agenzia.

Per le attività  di ricerca avviate a partire dal 29 novembre 2008, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati e il suo inoltro per via telematica all’Agenzia vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del credito stesso.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modello FRS (con relative istruzioni), che dovrà  essere compilato e spedito tramite il software di gestione CREDITOFRS, dal 16 aprile 2009 disponibile online.

Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 10 del 22 aprile 2009, e per i progetti già  avviati al 28 novembre 2008, la scadenza è fissata alle oree 24 del 22 maggio 2009.

Sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati secondo un ordine cronologico di arrivo, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente e con procedura automatizzata:

  • per le attività  avviate precedentemente al 29 novembre 2008, un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria;
  • la fruizione del credito di imposta è possibile nell’esercizio in corso o, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, negli esercizi successivi;
  • per le attività  avviate a partire dal 29 novembre 2008, la certificazione dell’avvenuta presentazione del formulario, l’accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi 90 giorni l’eventuale diniego in ragione della capienza.

In mancanza del diniego, l’assenso si intende fornito decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell’avvenuta presentazione.

Restano pienamente confermate le indicazioni che i soggetti richiedenti devono esporre nel formulario nel caso di attività  avviate a partire dal 29 novembre 2008 e le disposizioni in tema di utilizzo.

In tale caso, i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l’importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l’anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, comunque, non oltre la chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.

L’utilizzo del credito d’imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l’ipotesi di incapienza, nel rispetto di limiti temporali e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30%, nell’anno di presentazione dell’istanza e, per la residua parte, nell’anno successivo.