Quinto Conto Energia: 50 milioni di incentivi non utilizzati

di Noemi Ricci

Pubblicato 2 Ottobre 2012
Aggiornato 13 Ottobre 2013 10:02

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Polemiche sul 1° Registro del Quinto Conto Energia: le risposte del GSE alle Associazioni sugli impianti fotovoltaici di medie dimensioni in apparenza penalizzati e sul residuo di 50 milioni di euro non ancora assegnati.

È polemica dopo la pubblicazione degli elenchi di impianti fotovoltaici ammessi ed esclusi alla graduatoria del 1° Registro del Quinto Conto Energia, a cui il GSE ha risposto pubblicando a 24 ore di distanza i primi chiarimenti sul tema.

Graduatoria GSE

Dei 3.600 ammessi in graduatoria – ma senza accesso automatico agli incentivi – 600 rientravano già nella tipologia “impianti in esercizio” mentre 3.000 sono nuovi impianti che hanno fatto effettiva nuova richiesta.
Proprio su questo punto si sono sollevate le polemiche, perché la definizione dei criteri e la tempistica scelta hanno portato – almeno per questo primo registro – al non utilizzo di 50 milioni di euro che avrebbero potuto finanziare impianti fotovoltaici medio-grandi.

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Punti deboli del Quinto Conto Energia

Questa prima polemica segna già un fallimento del Quinto Conto Energia per l’Associazione Tecnici Energie Rinnovabili (ATER), con cui concorda anche il Movimento per lo Sviluppo delle energie Alternative (MSA).

Un completo fallimento, soprattutto sul fronte delle tempistiche: il primo registro del Quinto Conto Energia secondo l’ATER è stato «aperto troppo presto, senza dare al mercato il tempo di assorbire le nuove regole e programmare iniziative, un registro che non ha generato sufficiente concorrenza, con il risultato di essere semi-vuoto (ben 50 milioni non assegnati) e dunque di mancare l’obiettivo di selezionare le iniziative migliori».

Una seconda polemica riguarda la penalizzazione della piccola industria e delle istallazioni di piccola taglia (tra i 400 kW e i 20-30 kW), che hanno subito una contrazione importante: «da un volume stimabile in oltre 3.000 MW/anno (nel Quarto Conto Energia), a circa 400 MW, per il primo semestre del Quinto Conto Energia. Una riduzione del 75%.

Il settore fotovoltaico non è riuscito a superare i numerosi ostacoli frapposti e l’elevata incertezza che regole di accesso come ad esempio l’obbligo di certificazione energetica, per il quale i chiarimenti richiesti sono arrivati solo a registro chiuso», spiega ATER. Ovviamente a risentire meno del problema del taglio agli incentivi sono le grandi aziende, le quali «assorbono il 50% della potenza a registro con meno del 10% dei progetti (ca. 300). La metà sono già in esercizio, come numero e leggermente meno come potenza».

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La risposta del GSE

Per sedare gli animi, il GSE ha spiegato perché i fondi avanzati non andranno perduti,  chiarendo a cosa si riferisce il limite di “costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 MLN di euro” per impianti innovativi integrati in esercizio con il Quinto Conto Energia:

  • «per determinare il raggiungimento di tale limite di costo vanno sommati esclusivamente gli incentivi riconosciuti agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV) entrati in esercizio con il Quinto Conto Energia.  Non vanno quindi sommati gli incentivi riconosciuti agli impianti BIPV entrati in esercizio con i precedenti provvedimenti di incentivazione (Quarto Conto Energia e Terzo Conto Energia);
  • fino al raggiungimento di tale limite di costo, gli impianti BIPV che rispettano i requisiti previsti dal DM 5 luglio 2012 possono accedere direttamente alle tariffe incentivanti indicate nell’Allegato 6 del Decreto, senza l’obbligo di iscrizione al Registro;
  • nel caso in cui a un impianto non vengano riconosciuti i requisiti per l’accesso alle tariffe incentivanti per “Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative” oppure sia stato raggiunto il limite di costo indicativo annuo di 50 MLN di euro, tale impianto potrà accedere, laddove rispetti i requisiti previsti dal Decreto, alle tariffe incentivanti per “Impianti fotovoltaici”. In tal caso, se l’impianto ricade tra quelli soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro (art. 3, comma 2 DM 5 luglio 2012), l’iscrizione al Registro diventa condizione necessaria per accedere alle tariffe incentivanti».