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Rimborsi banche in liquidazione: ecco il decreto

di Francesca Vinciarelli

3 Maggio 2016 10:00

Arriva il decreto che regolamenta la questione rimborsi nei confronti delle banche in liquidazione, definendo le regole che gli investitori dovranno seguire.

Il decreto recante le disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione è finalmente una realtà. Il Consiglio dei Ministri, infatti, su proposta del Presidente Matteo Renzi, del ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan e del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha infatti emanato le misure per il rimborso degli investitori nelle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015.

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A fornirne una sintesi dei rimborsi automatici è lo stesso Presidente Renzi, che spiega:

“Abbiamo stabilito che ha diritto a un rimborso forfettario automatico fino all’80% dell’investimento in obbligazioni subordinate l’investitore che abbia un reddito lordo al di sotto dei 35mila euro, oppure un patrimonio immobiliare inferiore ai 100mila euro, anche se ha il reddito superiore ai 35mila euro. I cittadini non spendono niente perché è il fondo bancario che paga”.

Le banche coinvolte sono le ormai note Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti ed i relativi investitori, le cui obbligazioni risultano acquistate entro il 12 giugno 2014, dovranno presentare istanza di erogazione di indennizzo seguendo alcune specifiche regole.

In particolare gli investitori dovranno indicare, oltre al proprio nome e indirizzo, la banca in liquidazione, gli strumenti finanziari acquistati, le quantità, gli oneri di acquista, il contratto di acquisto, i moduli di sottoscrizione, le attestazioni degli ordini acquisiti, copia della richiesta di pagamento alla banca in liquidazione del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati, una dichiarazione sulla consistenza patrimoniale o sull’ammontare del reddito.

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A fronte di tale documentazione sarà il Fondo di solidarietà istituito con la Legge di Stabilità per il 2016 a verificarne la completezza e, in caso positivo anche rispetto alla sussistenza delle condizioni, inviare la liquidazione dovuta. È importante ricordare che coloro che hanno investito in obbligazioni successivamente al 12 giugno 2014 possono accedere alla procedura arbitrale prevista dalla legge di stabilità per il 2016 (possibilità tra l’altro concessa anche agli investitori pre 12 giugno 2014 come modalità alternativa all’indennizzo automatico).