La vendita di energia prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno da impianti fotovoltaici è una questione rilevante per molti proprietari di impianti solari. L’Agenzia delle Entrate ha previsto uno specifico trattamento fiscale per questi proventi. Per i titolari di contratti di Scambio sul Posto (SSP), i proventi sono già inseriti nella dichiarazione precompilata 2025 mentre per il Ritiro Dedicato (RID) ancora per quest’anno bisogna indicarli in autonomia nel Quadro D del Modello 730 o nel Quadro RL del Modello Redditi.
Vediamo di seguito una panoramica dettagliata delle principali disposizioni fiscali e normative riguardanti la vendita di energia fotovoltaica immessa in rete dalle persone fisiche.
Tassazione dei proventi da energia fotovoltaica
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento di prassi indicato, i contributi ricevuti dal proprietario dell’impianto fotovoltaico, se persona fisica che non esercita attività d’impresa ma che utilizza il regime del ritiro dedicato per la vendita dell’eccedenza di energia, sono considerati “redditi diversi”. Tali proventi (anche se si tratta di contributi) devono dunque essere indicati nella dichiarazione dei redditi annuale.
La circolare n. 46/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate è il documento di prassi di riferimento per comprendere il trattamento fiscale di questi redditi, fornendo le istruzioni per la tassazione tramite dichiarazione. Il provvedimento spiega infatti come compilare il 730 o il Modello Redditi PF.
Redditi da energia solare in dichiarazione dei redditi
I proventi derivanti dalla vendita di energia in eccesso sono considerati “redditi diversi” ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Più nello specifico, questi proventi rientrano nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”. Devono pertanto essere riportati con il codice 1 nel rigo D5 del modello 730, quadro D – “Altri redditi”. Per chi presenta il modello Redditi Persone fisiche, il rigo in cui indicare questi redditi è RL14 (colonna 2).
Poiché la ritenuta d’acconto non si applica sui pagamenti per l’energia immessa in rete (gli importi sono corrisposti al netto della tassazione, perché sarà poi il contribuente a dichiararli e a pagare le imposte in autonomia), nel rigo D5 bisogna pertanto inserire l’importo complessivo dei redditi percepiti dal GSE nell’anno di riferimento. Tale importo da dichiarare è reperibile nella sezione Pagamenti dell’Area Clienti GSE. Se il software di compilazione del modello dichiarativo dovesse richiedere anche l’indicazione della ritenuta, bisognerà inserire il valore 0.
Le istruzioni del GSE sul Ritiro Dedicato
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) fornisce un quadro completo sull’opzione del Ritiro Dedicato (RID) che permette ai produttori di energia rinnovabile di vendere l’energia elettrica immessa in rete direttamente al GSE. Il regime è regolato dal Dlgs n. 387/2003 e successive modifiche, garantendo un canale di vendita sicuro e trasparente per i produttori. Il regime del “ritiro dedicato” consente ai produttori di energia rinnovabile di vendere l’energia prodotta in eccesso direttamente al GSE, che la acquista a prezzi stabiliti. Questo sistema offre ai produttori una modalità di vendita sicura e garantita, supportata da normative chiare e specifiche.