Tratto dallo speciale:

Pensione anticipata per lavori usuranti: chiarimenti INPS

di Noemi Ricci

Pubblicato 5 Dicembre 2011
Aggiornato 20 Febbraio 2017 11:49

Fornisce chiarimenti in merito alle modalità applicative per il riconoscimento della pensione anticipata in caso di lavoro ritenuto faticoso e pesante.

Pensione anticipata: l’INPS ha diffuso in questi giorni il messaggio n. 22647 per chiarire le nuove disposizioni in merito ai lavori usuranti, ossia particolarmente faticosi e pesanti.

In particolare, vengono definite le modalità applicative per il riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dal decreto 67/2011 per coloro che svolgono lavori usuranti e hanno maturato i requisiti necessari per andare in pensione di anzianità anticipata entro la data del 31 dicembre 2011 (che con la nuova manovra finanziaria del Governo Monti scompare, in virtù della riforma delle pensioni in vigore dal primo gennaio 2012).

Le tipologie di lavori particolarmente faticosi e pesanti e il periodo minimo per il loro svolgimento delle stesse, al fine di poter presentare la domanda di riconoscimento della pensione anticipata, sono state oggetto di precedenti messaggi INPS (n. 12693 e n. 16762) e ora vengono forniti ulteriori chiarimenti.

Pensione anticipata per lavori usuranti

Sono riconosciuti come usuranti i lavori:

  • nella cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  • in cassoni ad aria compressa;
  • svolti da palombari;
  • ad alte temperature;
  • lavorazioni del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del  vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • di asportazione dell’amianto;
  • espletati in spazi ristretti;
  • svolti da conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo.

La circolare n. 25/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fa rientrare i lavoratori di segheria del marmo tra coloro che possono richiedere il beneficio pensionistico se l’attività viene svolta nel ciclo produttivo all’interno di cave o miniere.

Periodo di svolgimento

L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 67 del2011, ha determinato che il periodo di tempo minimo di svolgimento dell’attività ritenuta particolarmente faticosa e pesante, affinché si possa richiedere il pensionamento anticipato, debba essere di almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, con riferimento agli ultimi dieci anni di attività lavorativa per coloro che andranno in pensione entro il 31 dicembre 2017.

Successivamente, dal 1° gennaio 2018, sarà richiesto che il suddetto lavoro venga svolto per un periodo pari ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Va chiarito che nel decreto legislativo n. 67 del 2011 non è richiesta una connotazione di continuità nella definizione dei periodi di attività lavorativa.