Tratto dallo speciale:

Pensione da ricongiunzione, totalizzazione, riscatto e cumulo

di Alessandra Caparello

Pubblicato 23 Febbraio 2016
Aggiornato 3 Maggio 2023 07:05

Come ottenere la pensione riunificando i contributi in gestioni differenti per periodi diversi o coincidenti: guida alle formule con requisiti e costi.

Per maturare prima il diritto alla pensione, il sistema previdenziale italiano consente di ricorrere a diverse opzioni: ricongiunzione, totalizzazione, cumulo o riscatto. Ecco una breve guida per capire come riunificare i contributi previdenziali relativi anche a gestioni diverse e ottenere un trattamento pensionistico, possibilmente unico e i tempi più brevi.

Ricongiunzione

Regolata da due distinte leggi (29/1979 e 45/1990), la ricongiunzione dei contributi è l’istituto con cui chi ha posizioni assicurative in gestioni diverse può riunire  (esclusa la Gestione Separata INPS) mediante trasferimento tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

È a titolo oneroso e i costi variano in base a età, sesso del lavoratore e anni da riunire. L’interessato deve fare domanda di ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta.

Esistono vari tipi di ricongiunzione:

  • Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall’INPS: vi si possono far convogliare i contributi in altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (cosiddette “alternative” quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, …) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti esclusa Gestione separata dei parasubordinati);
  • Fondi diversi dal fondo dipendenti: occorre far valere periodi di iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei dipendenti, in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione predetta e nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS;
  • liberi professionisti: è possibile unire i contributi dalle casse dei liberi professionisti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti oppure alle gestione sostitutive o degli autonomi. 

Totalizzazione

La totalizzazione permette al lavoratore che ha versato contributi presso più gestioni in periodi non coincidenti di unirli per ottenere un’unica pensione. Possono accedervi dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri e parasubordinati) e liberi professionisti. Con la totalizzazione si ottengono la pensione di vecchiaia, di anzianità con 40 anni di contributi, di inabilità e pensione indiretta ai superstiti.

=> Totalizzazione dei contributi previdenziali

A differenza della ricongiunzione è gratuita ma il calcolo della pensione è meno vantaggioso in quanto effettuato interamente col metodo contributivo: le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse.Il lavoratore non già titolare di pensione può chiedere la totalizzazione al compimento del 65esimo anno se ha almeno 20 anni di contribuzione complessiva, oppure a qualsiasi età se ha maturato almeno 40 anni. Per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità, possono essere utilizzate per la totalizzazione soltanto le gestioni nelle quali si è in possesso di periodi contributivi di almeno 3 anni.

Cumulo

Introdotto dalla Legge di Stabilità 2013, il cumulo o “totalizzazione retributiva” permette ai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, che non hanno maturato in nessuna delle due il diritto alla pensione calcolata con il sistema contributivo, di cumulare gratuitamente i vari periodi al fine di perfezionare i requisiti richiesti e conseguire la pensione di vecchiaia, di inabilitàm e ai superstiti. Occorre comunque raggiungere i requisiti contributivi minimi chiesti per la pensione da ogni singola gestione interessata. Non è utilizzabile se si matura in una gestione il diritto alla pensione di vecchiaia, nè per la contribuzione accantonata presso casse professionali e per la gestione separata. A differenza della totalizzazione contributiva, quella retributiva permette di determinare la quota di pensione maturata presso ciascuna gestione secondo le regole di quel fondo, e non in via obbligatoria con il metodo contributivo.

Artigiani e commercianti

Anche gli artigiani e commercianti possono riunire senza costi i contributi versati alla gestione INPS Artigiani e commercianti con quelli presso il Fondo dipendenti. L’importo dell’assegno pensionistico sarà il risultato della somma della quota di pensione calcolata sulla base del periodo di iscrizione e della contribuzione versata nelle due gestioni.

Pensione supplementare

Prestazione economica che si ottiene quando il soggetto risulta già titolare di altra pensione e i contributi ulteriormente versati non sono sufficienti per il diritto a un’altra autonoma prestazione pensionistica. In tal modo l’INPS liquida una pensione “supplementare” che va ad aggiungersi a quella principale già percepita. È una facoltà concessa solo ai dipendenti.

Riscatto

È consentito riscattare a pagamento alcuni periodi che non sono coperti da contribuzione:

  • corso legale di laurea;
  • astensione facoltativa per maternità;
  • anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
  • attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
  • periodi di lavoro svolto con contratto part time;
  • periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni;
  • ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

Possono chiedere il riscatto i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, a una delle gestioni speciali degli autonomi, alla gestione separata dei parasubordinati, nonché quelli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’INPS. La facoltà è concessa anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.