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ZFU Sisma, i codici tributo

di Noemi Ricci

Pubblicato 16 Gennaio 2018
Aggiornato 18 Gennaio 2018 09:41

I codici tributo istituiti per la fruizione delle agevolazioni previste per le ZFU del Centro Italia, che le imprese colpite dal sisma devono usare per la sospensione contributiva.

Con la Risoluzione n. 160/E/2017 l’Agenzia delle Entrate aveva reso noti i codici tributo per l’utilizzo delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana ex art. 46 del D.L. 50/2017 istituita a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

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Le istruzioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana sono invece state emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico con le circolari n. 99473/2017 e n. 114735/2017.

Codice tributo per F24

L’utilizzo del credito d’imposta ZFU può essere fruito solo in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, inserendo il seguente codice tributo:

  • Z148” avente il significato di “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni imprese per riduzione versamenti – art. 46 – d.l. n. 50/2017”.

Il codice tributo Z148 va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Ripresa dei versamenti

Con il messaggio n. 115/2018, l’INPS comunica che fornirà nei prossimi giorni le istruzioni operative per il corretto versamento della contribuzione con riferimento alle diverse Gestioni interessate dalla sospensione  dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dalla data dell’evento calamitoso applicata in favore delle imprese che operano nelle ZFU del Centro Italia (Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo).

Sospensione disposta con l’art. 48, comma 13, come modificato dalle disposizioni del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172/2017, che ha altresì fissato il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi alla data del 31 maggio 2018, in unica soluzione, o, in alternativa, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018 (come già specificato con il messaggio INPS n. 4080/2017.

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Beneficiari delle sospensioni

L’INPS ricorda che le misure agevolative di natura fiscale, nonché l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente spettano:

  • alle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nei periodi 1° settembre – 31 dicembre 2016 (per i soggetti localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016) e dal 1° febbraio al 31 maggio 2017 (per i soggetti di cui all’allegato 2 bis del citato D.L. 189);
  • ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana, con le stesse condizioni previste per le imprese;
  • per i due periodi d’imposta ammissibili (2017 e 2018) e nei limiti delle risorse disponibili e soggette, per ciascun beneficiario, all’osservanza dei massimali “de minimis” previsti dai regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

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