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IMU 2015 imprese: deduzioni, esenzioni e novità

di Barbara Weisz

Pubblicato 28 Maggio 2015
Aggiornato 4 Giugno 2015 09:56

IMU 2015 imprese: dettagli deducibilità del 20%, nuovi coefficienti per immobili senza rendita catastale, l'esenzione per i terreni agricoli, regole e novità.

La principale novità per le imprese è probabilmente rappresentata dalle nuove regole relative all’esenzione per i terreni agricoli, ma ci sono anche i nuovi coefficienti per gli immobili d’impresa del gruppo D non iscritti in catasto: vediamo le principali novità in materia di deduzioni ed esenzioni in vista dell’acconto IMU 2015 del 16 giugno per le imprese.

=> IMU e TASI, aliquote e delibere per l’acconto di giugno

Immobili d’impresa

Le regole generali per gli immobili del gruppo catastale D (magazzini, immobili strumentali d’impresa) sono le stesse già applicate l’anno scorso. All’imponibile IMU (rendita catastale rivalutata del 5%) si applica il coefficiente relativo agli immobili del gruppo catastale D, che è 65 (fanno eccezione gli immobili classificati in D5, che sono le banche, per i quali il moltiplicatore è 80).

Su questi immobili resta l’agevolazione prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 715, della legge 147/2013) che consente una deduzione in dichiarazione dei redditi del 20%. Qui, bisogna ricordarsi due cose: la prima, questa agevolazione non vale ai fini IRAP. La seconda, la deducibilità decorre dal periodo d’imposta 2013. Quindi, l’eventuale IMU versata tardivamente nel 2014 ma riferita a un anno di imposta precedente al 2013 (per esempio, al 2012), non è deducibile. Se invece l’imposta versata in ritardo riguarda il 2013, allora è possibile applicare la deduzione del 20%.

Altra precisazione: la legge di Stabilità 2015 prevede che la deducibilità del 20% si applichi anche all’IMI, l’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano.

=> IMI a Bolzano invece che IMU e TASI

Infine, sugli immobili d’impresa del gruppo D ci sono nuovi moltiplicatori che riguardano esclusivamente il caso in cui l’immobile non abbia rendita catastale. Come noto, in questi casi bisogna applicare al valore inserito nelle scritture contabili un coefficiente, che è diverso da quello da applicare alla rendita catastale: i nuovi coefficienti IMU 2015 sono pubblicati nel decreto del 25 marzo 2015 del Mef, il ministero delle Finanze. Per il 2015, il coefficente è pari a 1,01.

=> IMU-TASI: i nuovi coefficienti per immobili D

Terreni agricoli

Si applica il decreto 4/2015 che riscrive le regole relative all’esenzione dei terreni agricoli (che sono cambiate diverse volte nel corso nell’ultimo anno, con un susseguirsi di provvedimenti e smentite, quindi il consiglio è di controllare bene la legge). Non pagano l’IMU i terreni, anche se non coltivati, che si trovano nei comuni montani (in base alla classificazione ISTAT). Se il terreno si trova invece in un comune parzialmente montano, l’esenzione è limitata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sia che siano proprietari sia che il terreno sia in comodato d’uso o in affitto. In tutti i casi diversi dai due appena citati, è dovuta l’IMU, che quindi verrà pagata da tutti i proprietari di terreni non montani, e di terreni parzialmente montani non posseduti o affittati da agricoltori diretti e imprenditori agricoli.

=> Esenzione IMU sui terreni montani

Ricordiamo brevemente che l’IMU sui terreni agricoli si calcola nel seguente modo: reddito dominicale rivalutato del 25%, a cui si applica il moltiplicatore 135. C’è una detrazione di 200 euro per i coltivatori professionali e gli imprenditori agricoli i cui terreni non sono fra quelli esenti e si trovano in uno dei Comuni elencati nell’allegato 0A del Dl 4/2015.