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IMU agricola, aliquote e chiarimenti applicativi

di Barbara Weisz

Pubblicato 5 Febbraio 2015
Aggiornato 12 Febbraio 2015 10:00

L'aliquota corretta da applicare all'IMU agricola terreni montani e il caso dell'affitto a un coltivatore diretto o imprenditore agricolo: chiarimenti del Ministero.

La regola base è la seguente: l’IMU agricola sui terreni montani si calcola applicando l’aliquota dello 0,76%, a meno che non ci sia specifica delibera comunale con aliquota valida per il 2014. A specificarlo è il Ministero dell’Economia, che fornisce una serie di risposte a quesiti applicativi sull’IMU agricola terreni montani, modificata da poche settimane (con decreto 4/2015), quando mancano pochi giorni alla scadenza del 10 febbraio, giorno in cui si pagano acconto e saldo 2014. Poi, a partire da questo 2015, si verseranno come per l’IMU ordinaria acconto in giugno e seconda rata in dicembre. I chiarimenti sono contenuti nella risoluzione ministeriale 2/DF del 3 febbraio 2015.

=> Calcolo IMU terreni montani

IMU agricola, aliquota da applicare

Sulla questione dell’aliquota corretta da applicare, il Ministero spiega che il riferimento normativo corretto è il comma 692 dell’art. 1 della legge 190/2014, la Legge di Stabilità 2015, in base al quale nei Comuni in cui i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale, precedentemente prevista, «l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base» dello 0,76%, a meno che l’amministrazione locale non abbia approvato per i terreni agricoli specifiche aliquote.

Esempio: se un Comune ha stabilito, in delibera, un’aliquota 2014 dello 0,6% per le prime case di lusso, dello 0,9% per le aree fabbricabili e dell’1% per tutti gli altri immobili, l’aliquota corretta per l’IMU agricola sarà quella di base pari a 0,76%, perché il Comune non ha approvato un’aliquota specifica per questi terreni.

IMU agricola, esenzioni 2014

Attenzione: solo per questo versamento di febbraio 2014, è prevista l’eccezione di quei terreni che in realtà sono tenuti al pagamento dell’IMU in base alla legge in vigore (il decreto 4/2015), ma erano esenti secondo la norma precedente. Visto l’avvicendarsi di diverse leggi, nel giro di pochi mesi, per di più a ridosso delle scadenze, il Governo ha stabilito che chi era esente con la vecchia legge, modificata solo a fine gennaio, non pagherà l’IMU agricola 2014. Ricordiamo che il “vecchio decreto”, ormai superato da quello del gennaio 2015, risaliva a fine novembre 2014, quindi era a sua volta uscito molto in ritardo rispetto al termine di pagamento, che originariamente era il 16 dicembre.

=> IMU agricola in scadenza, i contribuenti chiamati a pagare

La norma attualmente in vigore prevede l’esenzione per i terreni che si trovano nei Comuni montani, così definiti dalla classificazione ISTAT, oppure nei Comuni parzialmente montani se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Il decreto dello scorso novembre, invece, rapportava l’esenzione non alla classificazione ma all’altitudine del Comune (attenzione, del Comune, non del terreno): un criterio che è risultato difficile da applicare, e che ha rappresentato la motivazione principale del cambiamento in corsa delle regole. In pratica, un contribuente che possiede un terreno in un comune parzialmente montano, ma al di sopra dei 600 metri, era esente prima e non lo è più in base alla nuova legge. Quindi, non pagherà nulla in febbraio, ma dovrà versare regolarmente l’acconto IMU agricola 2015 in giugno e il saldo in dicembre.

Il Ministero ricorda anche che, sempre limitatamente al 2014, resta l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli

C’è poi un altro dubbio interpretativo relativo all’esenzione per i terreni concessi in affitto o comodato d’uso a coltivatori diretti e IAP. Vale solo se anche il proprietario è un coltivatore diretto o imprenditore agricolo, oppure si applica indipendentemente dalla qualifica del proprietario? La riposta è che anche il proprietario deve avere la qualifica ed essere iscritto alla previdneza agricola. Questo, per il combinato delle seguenti due disposizioni:

  • nella lettera b del comma 1 dell’articolo 1, c’è scritto che l’esenzione si applica ia terreni nei comuni parzialmente montani «posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola»;
  • nel successivo comma 2, sempre dell’articolo 1, si stabilisce l’estensione dell’esenzione «ai terreni di cui al comma 1 lettera b, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali».

In pratica, spiega il Ministero, il comma 2 contiene un riferimento specifico alla lettera b della comma 1, che incontestabilmente prevede che il terreno sia posseduto e condotto dal coltivatore o imprenditore. Di conseguenza, la condizione del possesso da parte di agricoltore qualificato deve sussistere anche nel caso dell’affitto. Quindi, se il proprietario non appartiene alle categorie professionali citate, l’IMU è comunque dovuta, indipendentemente dal fatto che il terreno sia affittato a un agricoltore o meno.

Prevale, insomma, un’interpretazione restrittiva della norma, che secondo il Ministero è coerente con i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 288 del 12 gennaio 2012, in cui ha precisato che «le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un’interpretazione analogica o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste…». (Fonte: risoluzione 2/DF Ministero Finanze)