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Dichiarazione redditi 2017: detrazioni e deduzioni

di Barbara Weisz

5 Aprile 2017 15:53

Regole, casi particolari, istruzioni e chiarimenti interpretativi da Agenzia delle Entrate e CAF su detrazioni e deduzioni applicabili in Dichiarazione Redditi PF 2017.

Detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta e molti altri chiarimenti sulla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi 2017 sono contenuti nella circolare che l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto insieme alla Consulta Nazionale dei CAF: un documento di prassi che ha l’obiettivo di rispondere a tutti i dubbi che il contribuente o il professionista possono incontrare nel compilare la dichiarazione dei redditi, organizzato in base all’ordine dei quadri del modello 730.

=> Guida 2017 – Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

Una vera e propria guida di oltre 300 pagine, che arriva in apertura della stagione dichiarativa (dal 18 aprile a disposizione dei contribuenti i modelli precompilati 730 e Redditi ex-UNICO),  utile per contribuenti, intermediari e per gli stessi uffici del Fisco: contiene anche le indicazioni sugli obblighi di produzione documentale e su quelli di conservazione.

Sgravi fiscali 2017

Partiamo con la parte relativa alle detrazioni e deduzioni (quadro E, sezioni I e II, modello 730).

=> Dichiarazione redditi 2017: 730, ravvedimento dal CAF

Per ogni singola detrazione o deduzione, c’è una capitolo specifico, che contiene le informazioni generali (in cosa consiste la detrazione, a chi spetta), i dettagli sulla tipologia di spesa ammessa, i limiti di detraibilità, la documentazione da conservare, i riferimenti normativi e di prassi. Ci sono tabelle che elencano con precisione tutte le spese ammesse, e gli eventuali requisiti e paletti, esempi di calcolo, indicazioni relative a questioni specifiche.

Fra i capitoli principali, quello relative alle spese sanitarie. Un’indicazione utile relativa alle spese per medicinali: devono necessariamente essere acquistati presso le farmacie, con l’unica eccezione dei farmaci da banco e da automedicazione che, in base a quanto previsto dal Dl 223/2006, sono commercializzati anche nei supermercati e in altri esercizi commerciali. La detrazione spetta anche per i farmaci senza prescrizione medica che vengono acquistati online, da farmacie o esercizi autorizzati a questa forma di vendita dagli enti locali o dalle relative autorità competenti (l’elenco è consultabile sul sito www.salute.gov.it). Non si possono acquistare online farmaci che richiedono prescrizione medica.

Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, vengono forniti elenchi su esami di laboratorio, radiografie, casi particolari di trattamenti che possono essere ammessi alla detrazione se prescritti dal medico (come le cure terminali), e vengono precisati una serie di prestazioni che, invece, non danno diritto alla detrazione (come la frequenza di corsi in palestra, anche se prescritta dal medico).

Precisazioni utili sull’agevolazione riconosciuta alle persone con disabilità per le spese sanitarie (rigo E3): il beneficio spetta anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle  protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. La condizione è che la persone disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione. Detrazione anche per le spese di acquisto di componenti della cucina dotate di dispositivi basati su tecologie meccaniche, elettroniche o informatiche preposte a facilitare il controllo dell’ambiente per i soggetti disabili (ci vuole specifica descrizione in fattura).

=> Spese mediche: novità nella precompilata 2017

Altro capitolo interessante, quello relativo alla detrazione contributi per addetti ai servizi domestici e familiari: sono sempre deducibili per la parte rimasta a carico del datore di lavoro (ci sono una serie di tipologie di contributi non ammesse al beneficio, precisamente elencate). E’ precisato che sono deducibili anche i contributi sostenuti per una badante assunta tramite agenzia interinale e rimborsati all’agenzia, se quest’ultima rilascia certificazione attestante importi pagati, estremi anagrafici, codice fiscale di lavoratore e utilizzatore.

La detrazione del 19% per le spese per la frequenza scolastica si applica anche alla mensa, ai servizi pre e dopo scuola, all’assistenza al pasto, alle spese per gite scolastiche e altre attività culturali deliberate dagli organi di istituto (corsi di lingua, teatro). Sono invece equiparate alle spese universitarie, con diritti alla relativa detrazione del 19%, le spese per la frequenza di istituti Tecnici Superiori (ITS): va quindi superata la precedente interpretazione fornita dalle Entrate con la circolare 17/2015 che includeva questi corsi nella formazione terziaria non universitaria.