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Acconto IMU-TASI: come applicare le novità

di Barbara Weisz

Pubblicato 1 Giugno 2016
Aggiornato 15 Giugno 2017 11:21

Acconto IMU-TASI 2016 con le vecchie aliquote ma con le nuove esenzioni: caso per caso, tutti i chiarimenti dal Ministero.

imu tasi

Esenzione TASI abitazione principale e IMU terreni agricoli, agevolazione immobili in comodato d’uso ai parenti e in affitto a canone concordato: sono le novità fondamentali in materia di IMU-TASI che il controbuente deve tener presete in vista della scadenza con l’acconto IMU-TASI del 16 giungo. Le modifiche alla normativa sono state introdotte con la Legge di Stabilità, e il ministero delle Finanze ha messo a punto un breve vademecum per spiegare come comportarsi operativamente in sede di versamento della prima rata.

=> Acconto IMU-TASI 2016: aliquote, calcoli e scadenze

Esenzione TASI

Non si paga la TASI sulla prima casa, con l’eccezione degli immobili di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9). Vito che l’abitazione principale è esente anche dall’IMU, di fatto non è più soggetta ad alcuna imposizine fiscale. L’esenzione, nel dettaglio, riguarda sia il proprietario, sia l’inquilino. Attenzione, però, nel caso di immobile dato in affitto a un inquilino, che lo adibisce a prima casa, quest’ultimo non paga la TASI, che invece è dovuta dal padrone di casa per il quale l’immobile è una seconda casa data in affitto. In questo caso, il proprietario dell’immobile versa la TASI in base alla quota stabilità dalla delibera comunale del 2015, e in mancanza di questa, nella misura del 90%. Le altre ipotesi in cui non si versa la TASI prima casa:

  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, oppure destinate a studenti universitari (sempre soci assegnatari), anche se non residenti;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente a Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, Vigili del fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia.

Comodato d’uso e affitto

Si applica la riduzione del 50% della basa imponibile prevista dalla Legge di Stabilità per gli immobili in comodato d’uso a genitori o figli. Anche qui, fanno eccezione gli immobili di lusso. I requisiti: contratti registrato, comodante possiede un solo immobile in Italia, comodante risiede anagraficamente o dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, comodante possiede un immobile adibito ad abitazione principale nello stesso comune in cui si trova quello concesso in comodato.

Il ministero specifica due regole che il contribuente deve considerare in sede di acconto: la riduzione del 50% della base imponibile si applica. Per quanto riguarda le aliquote, valgono quelle del 2015, ma non si può più applicare all’immobile l’eventuale equiparazione alla prima casa. L’immobile in comodato d’uso è, sempre, una seconda casa.

C’è una riduzione del 25% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato: anche in questo caso, specifica il ministero, la regola si applica già in sede di acconto. Quindi, il proprietario dell’immobile calcola l’IMU-TASI sulla base delle aliquote 2015, poi la riduce del 25%.

=> Comodato: istruzioni per lo sconto IMU-TASI

Terreni agricoli

Qui c’è l’esenzione IMU, già applicabile in sede di acconto di giugno, sui seguenti terreni:

  • terreni montani o collinari: sono quelli compresi nel decreto ministeriale delle Finanze 9/1993;
  • terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
  • terreni nelle isole minori: sono quelle indicate nell’allegato A della legge 448/2001;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

=> Esenzione IMU terreni incolti

(Fonte: Dipartimento delle Finanze, istruzioni per esenzioni e comodato)