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Canone RAI in bolletta per coniugi con diversa residenza

di Barbara Weisz

Pubblicato 29 Marzo 2016
Aggiornato 9 Marzo 2018 18:58

Entrambi i coniugi pagano il canone RAI se hanno residenze diverse e sono intestatari della relativa bolletta elettrica: tutte le regole e i casi di esenzione.

Se due coniugi hanno residenze diverse e sono intestatari delle relative utenze elettriche si vedranno recapitare entrambi il canone RAI in bolletta e dovrà pagarlo: è una delle conseguenze della riforma contenuta nella Legge di Stabilità 2016, ormai a regime dopo il rilascio dall’Agenzia delle Entrate dei moduli di autocertificazione ai fini della richiesta di esenzione. La regola generale è che il canone è dovuto solo per l’abitazione di residenza, quindi due coniugi conviventi pagano un’imposta unica. La norma si applica anche nell’ipotesi di due utenze separate purché si risieda presso un’unica abitazione: per evitare la doppia imposizione, uno dei due deve inviare comunicazione al Fisco segnalando che il canone viene pagato dal coniuge.

=> Il modello per l’esenzione del Canone RAI

Tuttavia, se i coniugi vivono separatamente e hanno diversa residenza il discorso cambia: entrambi devono pagare il canone RAI, perché la legge prevede che la tassa alla TV di Stato vada pagata per ogni abitazione di residenza.

L’unico caso in cui anche un coniuge con residenza diversa dal partner non paga il canone è quello di non possesso del televisore: per avere effettivamente l’esenzione, comunque, la dovrà richiedere inviando l’apposita autocertificazione all’Agenzia delle Entrate. Di fatto, l’esenzione dal canone RAI 2016 si può chiedere in questi due casi:

  • se non si possiede un apparecchio televisivo
  • se il canone è già pagato da un diverso membro della famiglia anagrafica, intestatario di altra bolletta elettrica.

=> Esenzione Canone RAI: autocertificazione entro il 30 aprile

Come si vede, due coniugi con diverse residenza anagrafiche non ricadono in nessuna di queste due tipologie, quindi pagano entrambi il canone. A meno che, come detto, in una delle due abitazioni non ci sia l’apparecchio TV: in questo caso scatta l’esenzione prevista per tutti coloro che non possiedono la televisione.

Attenzione: la legge prevede espressamente che il possesso di un televisore si possa dedurre dalla semplice intestazione di un’utenza elettrica. Significa che tendenzialmente il canone RAI verrà addebitato automaticamente a tutti coloro che hanno un’utenza elettrica a meno che non facciano esplicita richiesta di esenzione: il modulo per non pagare il canone RAI 2016 va inviato entro il 30 aprile in via telematica, oppure in forma cartacea entro il 10 maggio 2016. Chi non effettua questa comunicazione rischia di vedersi addebitare il canone RAI anche se avrebbe diritto all’esenzione.

Altra precisazione importante: contrariamente a quanto succedeva fino all’anno scorso, la domanda di esenzione va presentata di anno in anno e vale solo per l’annualità a cui si riferisce.

Di conseguenza, chi era già esente negli anni scorsi deve ripresentare ogni anno richiesta di esenzione, altrimenti riceverà il canone RAI in bolletta. Chi invia la comunicazione di esenzione in ritardo (dopo il 30 aprile / 10 maggio) ma entro il 30 giugno, avrà l’esenzione solo per il secondo semestre 2016. Dal 2017, quando la riforma sarà a regime, l’esenzione andrà chiesta entro il 31 gennaio.

I residenti all’estero devono pagare il canone RAI se hanno un’abitazione in Italia. Unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui nell’abitazione italiana non sia presenta il televisore. Chi vive in affitto in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio TV deve pagare il canone RAI.

Sono esentati dal canone RAI i vecchi apparecchi analogici che non ricevono il digitale terrestre o il segnale satellitare e i pc anche se consentono la visione di trasmissioni via Internet.