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Cartella esattoriale: notifica agli eredi

di Francesca Pietroforte

27 Gennaio 2016 11:19

La Cassazione sottolinea la validità della cartella esattoriale notificata all’ultimo domicilio del defunto: normativa e oneri di informazione per gli eredi.

In caso di morte del contribuente, la notifica della cartella esattoriale a lui intestata deve essere effettuata presso il suo ultimo domicilio fiscale. L’accertamento è legittimo anche per gli eredi, a meno che questi ultimi non abbiano comunicato il loro domicilio fiscale almeno 30 giorni prima. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23416 del 16 novembre 2015, relativa al caso di una cartella contestata perché ritenuta non valida recapitata presso l’ultimo domicilio del de cuius ma rimasta non visionata.

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Onere di informazione

La Cassazione, rigettando il ricorso, sottolinea che è posto a carico degli eredi un onere di informazione relativo alle generalità e al domicilio fiscale: nel caso in cui la comunicazione non avvenga, gli uffici finanziari sono dispensati dalla ricerca specifica e di ciascun erede. La sentenza fa riferimento a precise normative:

«In caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l’ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall’art. 65, ultimo comma, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, non potendo trovare applicazione l’art. 60, ultimo comma, del medesimo D.P.R., il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l’indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev’essere presentata direttamente all’Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (cfr. Cass. n.15417 del 11/06/2008)».