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Cartella: estratto di ruolo, notifica e impugnazione

di Barbara Weisz

Pubblicato 4 Maggio 2017
Aggiornato 11 Luglio 2017 11:58

Valida l'impugnazione di una cartella di pagamento mal notificata di cui si apprende da estratto di ruolo, anche oltre i termini di opposizione: sentenza di Cassazione.

Il contribuente può impugnare una cartella di pagamento non validamente notificata, della quale viene a conoscenza attraverso un estratto di ruolo di Equitalia: lo stabilisce la Corte di Cassazione, con sentenza 19704 del 2015, risolvendo una questione legata alla possibilità di ricorrere contro le cartelle esattoriali.

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La sentenza è utile anche a ufficializzare la differenza fra ruolo ed estratto di ruolo, così come le descrive la Cassazione.

  • Il ruolo è l’elenco di debitori e somme dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. Si tratta di un atto amministrativo impositivo, è un titolo esecutivo, in base al quale viene emessa la cartella di pagamento: così come cartella di pagamento, il ruolo è impugnabile.
  • L’estratto di ruolo, invece, non è previsto da nessun disposizione di legge ed è semplicemente un elaborato informatico prodotto, su richiesta del debitore, dal concessionario della riscossione. Non contiene una pretesa impositiva e quindi non è impugnabile.

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Si prosegue poi a chiarire l’impugnabilità di una cartella mai arrivata: è vero che – come contesta Equitalia – l’estratto di ruolo non è impugnabile ma, nel caso in oggetto, il contribuente aveva ricevuto un estratto da cui era venuto a sapere dell’iscrizione a ruolo e la sua opposizione – pur partita dopo il ricevimento dell’estratto – si era rivolta proprio contro l’iscrizione a ruolo: la richiesta del ricorrente è infatti di invalidazione della cartella non correttamente notificata e non dell’estratto di ruolo, all’interno del quale erano contenuti i dati della cartella contro cui ha presentato ricorso.

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Infine, la Corte ha affrontato la questione dei termini per l’impugnazione delle cartelle esattoriali. Il caso riguardava una cartella di pagamento in teoria notificata nel maggio 2006 ma mai ricevuta. I 60 giorni di tempo per opporsi, dunque, non si possono far partire dalla data di notifica quando essa non è mai stata correttamente eseguita. Il contribuente, pertanto, quando è venuto a conoscenza della cartella esattoriale (attraverso l’estratto di ruolo), ha presentato un ricorso da ritenersi valido.